Prestito Findomestic messo a perdita e dichiarato credito inesigibile

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Causa licenziamento non ho più pagato un prestito con Findomestic: nel giro di un anno (ultima rata pagata ad agosto 2015), dopo iter classico, comprensivo di attività svolta dal recupero crediti, sono stato segnalato in Crif e in CR della banca d’italia da settembre 2016 e credito ceduto a IFIS Banca spa. Domanda: come devo comportarmi in una situazione del genere?

Risposta esclusivamente di cortesia (visto che il lettore insiste a riproporre il quesito già eliminato più volte): il post, infatti, non andrebbe preso in considerazione alcuna dal momento che non si specifica quali beni del debitore potrebbero essere pignorati (stipendio, pensione, conto corrente, casa) e nemmeno l’entità del prestito non rimborsato. Assurdo chiedere, in uno scenario così generale e non definito, come comportarsi …

A questo punto l’unica cosa che si può dire sulla base dell’esperienza acquisita è che se Banca IFIS ha acquistato il credito è sicura di poter escutere coattivamente il debitore tramite pignoramento della pensione o dello stipendio. Se ciò è vero, se cioè il debitore percepisce pensione o stipendio, c’è poco da fare se non attendere che il destino si compia.

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30 Marzo 2021 · Ludmilla Karadzic

Finanziamento erogato da Findomestic: euro 15 mila, da rimborsare in 84 rate da euro 295, 19 rate pagate, dal febbraio 2015 fino all’agosto 2016. Causa licenziamento nel luglio 2015, dal settembre 2016 non ho più pagato in quanto avevo 61 anni al momento del licenziamento e non sono più riuscito a trovare una collocazione lavorativa. La cosa che trovo strana è questa: da verifiche in Crif ed in CR banca d’Italia ho scoperto che le segnalazioni sono state trasmesse da settembre 2016, in CR risulta un importo di euro 21000, con la dicitura: crediti messi a perdita inesigibili.

Andrò in pensione ad agosto 2021, importo pensione euro 900 circa.

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31 Marzo 2021 · Rosaria Proietti

Il creditore ha classificato il credito in sofferenza dopo la prima rata non pagata, valutando (la valutazione è a suo insindacabile giudizio) che il debitore non sarebbe più riuscito a rimborsare il prestito causa licenziamento (avrà saputo della chiusura dell’azienda presso la quale lei lavorava) ritenendo, quindi, anche considerando la sua età, che l’inadempimento avrebbe assunto il carattere di permanenza.

La cessione del credito a Banca IFIS rende molto probabile il pignoramento della sua pensione verso INPS. Tenendo conto che il minimo vitale è pari a 690 euro circa e che la pensione può essere pignorata nella misura massima di un quinto della sola parte che eccede il minimo vitale, ne discende che dovrà aspettarsi una trattenuta sul rateo di pensione pari al 20% di (900-690) e cioè di 42 euro/mese circa.

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31 Marzo 2021 · Rosaria Proietti

Quindi avrei una trattenuta di 42 euro sulla pensione, non male, ho fatto i conti, in base all’importo vantato a credito, sarò pignorato per una 40 di anni circa, auguro al creditore, anzi dovrebbe essere lui ad augurarmelo, di far parte della categoria dei longevi ultra centenari, considerando che oggi ho 67 anni.
Una cosa non comprendo, se il credito risulta inesigibile, vuol dire che i signori fino ad oggi (2016-2021) hanno sfruttato la deducibilità della imposta e nel contempo possono rientrare di tutto il montante segnalato in Centrale Rischi?

Il creditore originario ha ceduto il credito, e potrà iscrivere a bilancio la perdita, ovvero la differenza fra quanto prestato al debitore insolvente e quanto introitato dalla cessione. Fruendo di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla perdita conseguita.

Il cessionario, invece, iscriverà a bilancio, qualora recuperasse qualcosa, l’utile netto dato dalla differenza fra quanto recuperato e i costi della cessione, pagando le imposte di legge sul profitto conseguito.

Per quanto attiene la durata ultradecennale del piano di rimborso correlato alla trattenuta sul rateo pensionistico, tenga presente che il suo sarcasmo ha senso se, e solo se, non ha eredi, o, avendone, non ha nulla da lasciare loro.

Perché è chiaro che, in caso di premorienza del debitore all’estinzione del debito, saranno gli eredi (coniuge e figli) a dover rifondere il residuo, a meno che non rinuncino all’eredità.

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31 Marzo 2021 · Carla Benvenuto

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