E’ stato iscritto fermo amministrativo su un ciclomotore di mia proprietà ormai ridotto a rottame – Che faccio?





Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, fermo amministrativo





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In data 9/1/2012 l’ex Equitalia provvedeva a notificarmi una cartella esattoriale dell’importo di € 64,61 per omesso pagamento della tassa di possesso del mio scooter: attualmente il debito ammonta ad 87,37 euro.

Successivamente, in data 18/05/2012, mi veniva notificata un’altra cartella dell’importo di € 1.042,97 relativa all’Irpef non versata per l’anno 2007.

In forza di tali cartelle, Equitalia, in data 01/02/2013, iscriveva il fermo amministrativo dello scooter che allo stato, dopo anni di sosta all’aperto, è ridotto praticamente ad un rottame sicché sarebbe opportuno demolirlo.

Il mio commercialista riusciva a compensare con un credito a mio favore dell’Irpef, la componente tributaria della seconda cartella notificatami, residuando così un debito composto esclusivamente da sanzioni, interessi e spese di notifica, che a tutt’oggi ammonta ad € 120,26.

Purtroppo, per problemi finanziari, non sono mai riuscito ad estinguere il debito, seppur non particolarmente elevato.

Mi chiedo: essendo trascorsi ormai più di 5 anni sia dalla notifica delle cartelle che dall’iscrizione del fermo amministrativo, senza che l’AdE abbia sollecitato il pagamento, è intervenuta o no la prescrizione sia delle somme a debito che del predetto fermo? In caso affermativo, come devo comportarmi con l’Agenzia delle Entrate?

Il creditore, attraverso l’emissione della cartella esattoriale e l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore inadempiente ha già ampiamente espresso la volontà di voler recuperare l’importo che gli è dovuto, e, quindi, non può più eccepirsi la prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di esigere l’importo preteso in seguito alle accertate omissioni di pagamento della tassa di possesso del ciclomotore e dell’IRPEF 2007.

Peraltro, il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 503/1998 (a cui rimanda l’articolo 86, comma 4 del dpr 602/1973) dispone che la cancellazione dell’iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell’ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione…

A questo punto, le alternative sono tre:

  1. pagare il debito ed ottenere il provvedimento di revoca del fermo amministrativo;
  2. chiedere la cancellazione d’ufficio dal PRA del veicolo in seguito al mancato pagamento della tassa di possesso per tre anni consecutivi (articolo 96, comma 1, del codice della strada);
  3. sperare che qualcuno, a cui serva qualche pezzo ancora integro del vecchio ciclomotore, decida di portarsi via la carcassa e denunciare il furto.
STOPPISH

27 Marzo 2018 · Giuseppe Pennuto

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