Fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore – Se già iscritto si potrà ottenere la sospensione del provvedimento chiedendo la rateazione del debito e pagando la prima rata

Equitalia, ricevuta la richiesta di rateazione, può iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà del debitore o disporre il fermo amministrativo sul suo veicolo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione che si verifica se non pagano 5 rate anche non consecutive.

Tuttavia, prosegue il testo del comma 1 quater, dell'articolo 19 del dpr 602/73 (introdotto dal decreto legislativo 159/15 e in vigore dal 22 ottobre 2015) sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione della rateazione.

In pratica, se il fermo amministrativo sul veicolo del debitore risulta già iscritto, non servirà chiedere la rateazione e pagare la prima rata per ottenerne la cancellazione, che verrà effettuata solo dopo il pagamento dell'ultima rata del piano di rientro.

Questo vuol dire che una volta disposto il fermo amministrativo sul veicolo del debitore che non è in grado di pagare in un'unica soluzione, la misura resterà in vigore per tutta la durata del piano di rateizzazione (almeno 6 o addirittura 10 anni), con la conseguente impossibilità di vendere o demolire il veicolo.

Per fortuna, sarà possibile ottenere almeno la sospensione del fermo amministrativo con la richiesta della dilazione del debito esattoriale e il contestuale pagamento della prima rata.

Il fermo amministrativo sospeso verrà immediatamente ripristinato in occasione di una eventuale decadenza del beneficio della rateazione (mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive).

La sospensione del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore non e' prevista in alcuna norma di legge, ma è frutto di una direttiva interna di Equitalia (circolare 105 2016). Pertanto, qualora Equitalia non desse seguito all’istanza o la rigettasse senza motivazione, non sarà possibile presentare un ricorso giudiziale.

24 Febbraio 2016 · Giuseppe Pennuto


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