Posso oppormi al preavviso di fermo amministrativo?





Bollo auto - tassa automobilistica, fermo amministrativo, preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria





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In data 10-01-2019 è stato consegnato a mio nipote presso la mia abitazione un plico con mittente Agenzia delle entrate-riscossione a me indirizzato, in pratica si tratta di: preavviso di fermo amministrativo, dove vengono riportati e cumulati gli estremi di numero due cartelle.

– Cartella 1) notificata il 23/04/2011 ? relativa a “bollo auto pagamento insufficiente e tardivo anno di riferimento 2007,per euro 755,11 — questa cartella non è mai stata da me ricevuta, solo in seguito ho ricevuto tramite posta ordinaria un “sollecito di pagamento “a settembre 2012 (dove si faceva riferimento a questa cartella), e un ulteriore
“sollecito di pagamento/comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari” in luglio 2013.

– Cartella 2) notificata il 07/01/2014 relativa a “bollo auto pagamento insufficiente e tardivo anno di riferimento 2008.per euro 657,90 — questa cartella era stata da me effettivamente ricevuta, ma alla quale non vi è stato alcun seguito ne comunicazione fino a ora.

Tengo a precisare che in entrambi i casi e per il medesimo veicolo in base al ex art.63 comma 2 della legge 342/2000 avevo pagato il bollo per auto di interesse storico, ma la Regione Emilia Romagna non riconosceva tale legge. Io a suo tempo non ho fatto ricorso verso nessuna di queste 2 cartelle, ma mi sono limitato a inviare le motivazioni del pagamento ridotto.

Tenendo anche in considerazione che: un funzionario di Agenzia delle entrate-riscossione interpellato telefonicamente in merito mi ha riferito che a quanto gli risulta “la cartella 1) è già automaticamente cancellata per effetto della legge di bilancio attuale, essendo iscritta a ruolo nel corso del 2010, mentre per la cartella 2) potrei usufruire della rottamazione e in pratica non pagherei interessi di mora, sanzione, oneri di riscossione.

Essendo trascorsi più di 3 anni in entrambi i casi, senza ulteriori comunicazioni o richieste, questo ultimo” preavviso di fermo amministrativo” è lecito? Posso io oppormi ?

Inoltre, se in questo “preavviso di fermo amministrativo” non fosse stata inserita la cartella 1)in quanto stralciata in automatico, la cifra richiestami sarebbe stata meno di 800 euro (cifra minima per disporre fermo amministrativo?), conseguentemente, la sola cartella 2) non ha mai avuto alcun seguito, e credo che servano 2 solleciti successivi per poter procedere forzatamente.

Infine, la vettura interessata da queste cartelle è stata demolita nel 2009, mentre il fermo verrebbe posto su altra vettura da me acquistata nel 2016.
Concludendo: come posso procedere in questo bel pasticcio?.

L’articolo 4 del Decreto Legge 119/2018 prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro con l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’iscrizione a ruolo, ovvero il momento in cui la Pubblica Amministrazione decide che il credito deve essere recuperato coattivamente non coincide con la data di affidamento dei ruoli ad Agenzia delle Entrate riscossione. La cartella indicata come numero uno, può, dunque, non essere inclusa fra quelle cancellabili automaticamente.

In ogni caso, il DPR 602/1973, articolo 86, non correla il fermo amministrativo ad un credito maggiore di 800 euro.

Per essere certi che una cartella esattoriale non sia stata correttamente notificata, non basta non averla ricevuta, ma bisogna acquisire (tramite accesso agli atti) la documentazione (in particolare le relate di notifica) in possesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, la cartella esattoriale, che lei asserisce di non aver ricevuto, può essere stata notificata per compiuta giacenza in occasione di una sua temporanea assenza da casa.

La presentazione di un ricorso amministrativo (invio delle motivazioni del pagamento ridotto) non sospende i termini per la presentazione del ricorso giudiziale, l’unico che avrebbe potuto sancire il suo diritto a versare l’importo della tassa automobilistica in misura pari a quella prevista per le automobili di interesse storico.

Il fermo amministrativo può essere posto su qualsiasi veicolo di proprietà del debitore: non necessariamente sul veicolo per il quale fu pagata la tassa automobilistica in misura insufficiente.

Nessuna norma vigente prevede, a quanto a noi risulta, che per procedere coattivamente servano due solleciti successivi.

STOPPISH

5 Febbraio 2019 · Paolo Rastelli

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