Inutile opporsi per eccepire l’illegittimità della cartella esattoriale il cui mancato pagamento ha originato il preavviso di fermo amministrativo, richiamando eventuali vizi già sollevati in sede di ricorso giudiziale.
Secondo consolidata giurisprudenza, comunque, il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile in sede giudiziale; innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale se parliamo di cartelle esattoriali originate dall’omesso o insufficiente pagamento di tributi, e non sappiamo nemmeno se è il suo caso dal momento che non ha ritenuto opportuno riferire la natura della cartella di pagamento impugnata.
Ad ogni modo occorrono motivi validi per opporsi con qualche chance di successo al preavviso di fermo amministrativo: ad esempio il veicolo non è (più) di proprietà il presunto debitore oppure il presunto debitore svolge attività professionale per la quale la disponibilità del veicolo, su cui pende la minaccia di fermo, è assolutamente indispensabile. In tali circostanze, tuttavia, sarebbe sufficiente un ricorso amministrativo in autotutela senza la necessità di rivolgersi al giudice tributario.
Il provvedimento di fermo amministrativo, invece, potrebbe essere impugnato per un eventuale vizio di notifica del preavviso: si tratterebbe di una vittoria di Pirro, però, in quanto la notifica del preavviso potrebbe essere semplicemente rinnovata.
17 Gennaio 2017 · Paolo Rastelli