Inutile affrontare nel merito il problema della eventuale decadenza della pretesa o della possibile prescrizione del diritto a riscuotere la tassa automobilistica (bollo auto): va detto, innanzitutto, che il preavviso di fermo amministrativo viene inviato al debitore dopo che gli è stata correttamente notificata almeno una cartella esattoriale o una ingiunzione fiscale.
Ora, la notifica di un atto trasmesso al debitore via Poste Italiane con raccomandata AR (avviso di ricevimento) può perfezionarsi anche per compiuta giacenza: il postino arriva a casa, non trova nessuno a cui consegnare il documento, inserisce un avviso di giacenza nella cassetta postale, torna in ufficio e deposita l’atto. Se il debitore non si presenta a ritirarlo, la notifica si perfeziona correttamente dopo 10 giorni dall’inizio di giacenza.
Quindi, prima di partire con il contenzioso ed impugnare il preavviso di fermo amministrativo per vizio di notifica degli atti prodromici, conviene fare un salto presso gli uffici della Regione Lombardia, preposti alla riscossione del bollo auto, e chiedere di poter prendere visione di tutti gli atti a lei inviati con le relative relazioni di notifica.
4 Gennaio 2018 · Paolo Rastelli