Posso fare ricorso per vizi di notifica?

In occasione di una contestazione immediata della violazione al C.












Il 12-Nov-10 ricevo, ma non firmo, una multa dalla polizia stradale.

Visto che dal 13-Ago-10 deve seguire anche la notifica per posta, puo’ essere questo motivo, in caso di non osservanza, per fare ricorso alla cartella esattoriale?

Dal giorno dell’infrazione, e’ arrivata direttamente dopo 15 mesi la cartella esattoriale.

Posso far ricorso per pagare solo la multa senza tutte le maggiorazioni?

In occasione di una contestazione immediata della violazione al C.d.S., e rifiuto da parte del trasgressore di firmare il verbale redatto dagli agenti, la notifica si intende comunque perfezionata nei termini di legge, ed è, quindi, valida.

L’ulteriore notifica per posta viene effettuata solo quando il trasgressore non è il proprietario del veicolo.

Si intende in questo modo rendere noto anche al proprietario del veicolo (coobbligato), che nel caso di mancato pagamento della multa da parte del trasgressore, egli potrebbe subire azione di riscossione coattiva.

Questa è una misura che il creditore può o meno adottare. Lei non è legittimato a proporre ricorso per una eventuale omessa notifica al proprietario del veicolo (sempre ammesso che, nel suo caso, trasgressore e proprietario siano due soggetti distinti). Infatti, se lei non pagasse e nell’ipotesi che avesse potuto pagare il proprietario, il danno per l’omessa notifica al proprietario resterebbe al creditore.

Una cartella esattoriale per mancato pagamento della multa, deve essere notificata entro cinque anni dalla data dell’infrazione contestata. O entro due anni dalla data di esecutività del ruolo (due anni dalla consegna dell’incarico alla Serit da parte del creditore).

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6 Marzo 2012 · Patrizio Oliva