Polizze vita – Investimenti o assicurazioni? Bomba della Cassazione






Ho letto sul giornale di un intervento giuridico in merito alla questione delle polizze vita: avendone sottoscritta una sulla mia persona la questione mi interessa molto da vicino.

Mi sono posto anche io, spesso, della convenienza di questo tipo di assicurazioni.

Sono molto dispendiose e l’investimento, quasi sempre, viene perso se alla fine, detto senza mezzi termini, non si muore.

Potete spiegarmi cosa è stato deliberato in termini semplici?

Le polizze vita si devono considerare tali solo se il capitale investito viene restituito: se ciò non accade allora esse devono essere considerate come dei contratti di investimento ordinari.

Questo è il principio che è stato affermato dalla Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, la 10333/2018.

A parere degli Ermellini, dunque, le assicurazioni sulla vita, se non conservano il capitale investito alla scadenza devono essere considerate degli investimenti finanziari e non semplici polizze.

Inoltre, il Palazzaccio ha chiarito che l‘assicurazione sulla vita è quella in cui il rischio dell’assicurato è assunto dall’assicuratore mentre diventa un contratto di investimento finanziario quando ogni rischio viene assunto dall’assicurato.

Pertanto, quando vi è un contratto assicurativo tra due persone fisiche mediante una società fiduciaria l’investitore non è quest’ultimo ma l’assicurato.

Spiegato in termini semplici, ciò vuol dire che, secondo giurisprudenza di legittimità, questo tipo di assicurazioni rappresentano investimenti finanziari e non polizze vita.

Che significa?

Che c’è una differenza sostanziale: le polizze vita hanno un trattamento differenziato dal punto di vista fiscale ed ereditario. In più, non possono essere sequestrate né pignorate.

Dunque, la polizza assicurativa va identificata come quella in cui il rischio dell’assicurato è assunto dall’assicuratore, mentre tutte le altre formule che prevedono un rischio sono da considerarsi come investimenti.

Una decisione che va quindi a tutelare i consumatori.

Di conseguenza, gli adempimenti degli obblighi da parte dell’intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti del fiduciante e non della società fiduciaria.

Questo implica importanti differenze dal punto di vista delle comunicazioni, visto che l’intermediario è sempre obbligato a fornire informazioni adeguate sulle operazioni, che ne chiariscano modalità, implicazioni e rischi: in mancanza di un’adeguata informativa al cliente si procede alla risoluzione del contratto con l’assicurazione, la restituzione del capitale e il risarcimento danni.

Sulla questione, però, è intervenuta anche l’Ania (Associazione Nazionale imprese assicuratrici) che ha spiegato, controtendenza, che la sentenza della Corte di Cassazione non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria: il caso oggetto del giudizio riguarderebbe, in particolare, errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto.

Chi avrà ragione?

Staremo a vedere: intanto, il mondo delle assicurazioni trema.

8 Maggio 2018 · Patrizio Oliva





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