In caso di cessazione rapporto di lavoro, con competenze (per ferie arretrate, 13ma, 14ma eccetera) tali da superare l’importo netto di euro 5 mila, chiedo se l’intero importo possa subire la ritenuta per pignoramento del 20%, pur a fronte di uno stipendio mensile che, essendo inferiore ad euro 2 mila e 500 netti, era stato assoggettato nel corso del rapporto di lavoro al pignoramento in misura del 10%.
Chiedo inoltre se il Trattamento di Fine Rapporto, retribuito nel mese successivo e al netto della ritenuta fiscale, sia pignorabile in misura del 20%.
Stiamo naturalmente parlando di pignoramento esattoriale e quindi dell’articolo 19 ter del dpr 602/73 secondo il quale le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile [20% del netto, ndr] se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
Pertanto, il pignoramento delle competenze di liquidazione inciderà nella misura del 20%.
Analogo discorso per quel che riguarda il Trattamento di fine rapporto (TFR) se l’importo netto spettante è superiore ai 5 mila euro.
9 Febbraio 2016 · Ludmilla Karadzic
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