Pignoramento di mobili ed arredi presso la residenza del debitore





Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





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Mia madre ha dei problemi con l’INPS e con l’agenzia delle entrate per dei contributi non pagati (dal vecchio socio) ormai 15 anni fa.

Io vivo con mia madre nell’immobile di mia proprietà, ma ho l’esigenza di portare altrove la mia residenza.

La mia domanda è questa: con il comodato d’uso gratuito a favore di mia madre, compreso di utenze quali luce e acqua, e togliendo la mia residenza dall’immobile, l’agenzia delle entrate potrebbe far partire il pignoramento?

Chiarito, in premessa, che i beni di proprietà della figlia non possono essere sottoposti ad azione esecutiva per i debiti riferibili alla madre, va anche detto che il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore è azione esecutiva assai poco efficace: il creditore (nella fattispecie Equitalia come agente della riscossione per conto di INPS ed Agenzia delle Entrate) vi ricorre quando, nella residenza o nel domicilio del debitore, e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprietà: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprietà del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso, registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento (o dei locali dell’appartamento occupati da sua madre debitrice) che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in tali spazi collocati.

Tuttavia, cosi’ come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di un eventuale pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

In altre parole, l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte della debitrice esecutata (sua madre) procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati alla debitrice stessa).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante (nella fattispecie la figlia) sarebbe costretta a rivolgersi ad un un avvocato per presentare, al giudice delle esecuzioni, istanza di liberazione dei beni pignorati a sua madre dall’ufficiale giudiziario, allegando il contratto di comodato sottoscritto e registrato.

Riepilogando, l’ufficiale giudiziario, esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, dovrebbe andare va via e redigere un verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale: evenienza che va tenuta in debito conto.

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20 Settembre 2016 · Chiara Nicolai

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