Contratto di comodato d’uso di mobili a favore di mio marito debitore – Possono pignorare i miei mobili?


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Ho registrato presso l’agenzia delle entrate circa un anno fa un contratto di comodato d’uso dei mobili in favore di mio marito che possiede il diritto di abitazione nella mia casa.

A causa della precaria situazione economica mio marito smetterà di pagare un prestito personale, possono pignorare i miei mobili anche in presenza del suddetto comodato registrato un anno fa e con il pagamento regolare di tutte le rate a tutt’oggi.

Va premesso che difficilmente il creditore professionista (banca o finanziaria che sia) ricorre al pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore, nel tentativo di recuperare il residuo del rimborso non versato dal debitore inadempiente.

Infatti, per il creditore è complicato piazzare all’asta mobili usati ed occorre anticipare, comunque, le spese legali, di trasporto e custodia (anche se il più delle volte la custodia dei beni pignorati viene affidata al debitore stesso).

La banca, o la finanziaria, che ha erogato il prestito non integralmente rimborsato, preferisce sicuramente avviare azioni esecutive più incisive ed efficaci, quali il pignoramento del conto corrente e/o della pensione del debitore. O, al massimo, cede il credito a terzi (società di recupero) beneficiando di sgravi fiscali a certe condizioni.

Così, il pignoramento presso la residenza del debitore viene, di solito, effettuato solo quando il creditore presume di poter rinvenire mobili di antiquariato, gioielli e/o accessori di valore, quadri e sculture d’autore, arredi di pregio.

Fatta questa doverosa premessa, va aggiunto che l’ufficiale giudiziario intervenuto nel pignoramento, non può desistere o sospendere le operazioni a cui è preposto a fronte dell’esibizione di un contratto di comodato registrato attestante che la proprietà dei beni rinvenuti presso la residenza, o il domicilio, del debitore appartengono, in realtà a terzi.

L’ufficiale giudiziario non può decidere sulla legittimità e valenza probatoria della documentazione prodotta ed esibita dal terzo proprietario dei beni pignorati: egli deve esclusivamente uniformarsi al principio di presunzione legale di proprietà, vigente nel nostro ordinamento, secondo il quale il bene che si trova nell’appartamento in cui dimora il debitore è di proprietà del debitore stesso.

E’ il terzo proprietario a doversi far carico, in tempi successivi, di adire il giudice dell’esecuzione, presso il Tribunale del circondario competente, e con il necessario supporto tecnico legale di un avvocato, per dimostrare l’effettiva proprietà dei beni, esibendo il contratto di comodato registrato e provvedendo alla loro “liberazione”.

Attenzione, però: se il terzo proprietario è il coniuge del debitore sottoposto ad azione esecutiva ed il regime patrimoniale familiare adottato in sede di matrimonio è di comunione dei beni, non basta il contratto di comodato registrato presso Agenzia delle Entrate per liberare i beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Infatti, bisognerà convincere il giudice che i beni pignorati furono acquistati dal coniuge non debitore prima del matrimonio o che furono a questi donati, o pervennero in eredità, in costanza di matrimonio.

23 Ottobre 2018 · Carla Benvenuto


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