Pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro e dell’intero saldo di conto corrente, eccedente il triplo dell’assegno sociale, presso la banca – Possono coesistere


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Mi è stato già pignorato il quinto dello stipendio presso il datore di lavoro da parte di un recupero crediti e mi aspetto a giorni un altro pignoramento di un altro recupero crediti.

Sono consapevole che se lo stipendio è già pignorato da parte un creditore della stessa natura, il secondo creditore si deve accodare fino a quando il primo creditore non sia stato soddisfatto.

Mi chiedevo se il secondo creditore può pignorare il quinto dello stipendio direttamente in banca, essendo consapevole che presso il datore di lavoro non verrebbe soddisfatto fino all’estinzione del primo pignoramento.

Se fosse possibile mi ritroverei con 2 quinti pignorati! Si può fare opposizione al giuduce o effettivamente rimarrei con 2 quinti pignorati?
Grazie a tutti per le risposte.

Il creditore insoddisfatto che non riesce a prelevare il quinto della retribuzione del debitore in quanto già gravata da azione esecutiva per crediti della medesima natura di quelli per i quali egli agisce, può procedere a pignorare il saldo di conto corrente del debitore presso la banca.

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.

In altre parole, il creditore che procede al pignoramento del conto corrente intestato al debitore, dove viene accreditato lo stipendio, può pignorate il saldo disponibile solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente (ad oggi) 1.374 euro. Questo, indipendentemente dalla circostanza che la busta paga del debitore sia stata, o meno, già falcidiata per pignoramento presso il datore di lavoro.

8 Dicembre 2019 · Lilla De Angelis

Io mi chiedevo, se ho già un quinto dello stipendio pignorato direttamente notificato al datore di lavoro da parte di un recupero crediti, può un altro recupero crediti richiedere il versamento di un’ulteriore quinto della stessa busta paga direttamente alla banca dove mi viene accreditato lo stipendio? Ovvero è possibile che mi possano pignorare 2 quinti sullo stesso stipendio solo perché il soggetto terzo è diverso? Nell’eventualità positiva, al momento dell’udienza davanti al giudice, questo prelievo del quinto direttamente in banca può essere sospeso, in virtù del fatto che il quinto dello stipendio mi è già stato pignorato da un altro recupero crediti direttamente dal datore di lavoro?

Ci sembrava di averle spiegato che un secondo creditore, anche per debito della stessa natura di quello per cui è stato azionato il pignoramento dello stipendio, se decide di procedere al pignoramento del conto corrente del debitore può pignorare tutto il saldo disponibile eccedente tre volte l’importo dell’assegno sociale (non solo il 20% della busta paga accreditata).

In altre parole il secondo recupero crediti che agisce per via giudiziale può pignorare il saldo di conto corrente del debitore. Non rileva il fatto che lo stipendio sia stato già pignorato da altro creditore.

9 Dicembre 2019 · Rosaria Proietti


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