Una volta accreditato in conto corrente lo stipendio dopo il prelievo effettuato dall’azienda terza pignorata per accantonamento, non potrà subire ulteriori falcidie: l’articolo 545 del codice di procedura civile, infatti, stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento del conto corrente; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento del conto corrente o successiva, la busta paga può essere decurtata, ai fini del rimborso coattivo del prestito, solo attraverso la procedura di pignoramento presso il datore di lavoro.
In pratica, se c’è già stato il pignoramento del conto corrente, la somma accreditata successivamente può essere aggredita solo con la procedura di pignoramento presso il datore di lavoro, cosa, peraltro, già avvenuta in seguito ad azione esecutiva promossa da altro creditore.
Per quanto riguarda la sospensione del rimborso del prestito delega, alla finanziaria risulterà solo l’omesso pagamento delle rate: ai fini dello stato di morosità del debitore, la sospensione del pagamento di quanto mensilmente dovuto da parte del datore di lavoro delegato, per evitare il superamento della quota trattenuta limite del 50% è irrilevante, trattandosi di evento estraneo al rapporto contrattuale fra chi ha concesso il prestito delega ed il lavoratore dipendente. Le converrà contattare il soggetto che ha erogato il finanziamento delega se non vorrà subire, stante l’inadempimento, un secondo prelievo dalla retribuzione mensile per pignoramento presso il datore di lavoro che, comunque, verrebbe applicato solo quando il primo credito azionato giudizialmente sarà stato integralmente rimborsato.
18 Luglio 2020 · Annapaola Ferri