Pignoramento dello stipendio quando una parte rilevante è destinata al mantenimento dei figli


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In riferimento a questa discussione voi dite, in sostanza, che la trattenuta di 700 euro sullo stipendio per gli alimenti a favore dei figli non esclude che altri creditori tipo banca possano soddisfare i propri crediti.

Sembrerebbe necessario che la mia ex moglie richieda il pignoramento per gli alimenti, non essendo sufficiente una decisione già autorizzata dal giudice con accordo delle parti.

L’articolo 547 del codice di procedura civile specifica che il datore di lavoro (terzo pignorato) con dichiarazione a mezzo raccomandata trasmessa al creditore procedente, è obbligato a specificare quali somme egli deve al debitore esecutato, suo dipendente. Deve altresì specificare i pignoramenti e le cessioni in corso a carico del dipendente.

Come si vede si parla solo solo di cessioni e pignoramenti e non di ritenute che, previo accordo fra le parti e disponibilità del datore di lavoro, vengono accreditate ad altri (nella specie i figli dell’eventuale debitore esecutato).

Tuttavia, possiamo sicuramente ritenere che, dalla documentazione così acquisita, il giudice adito dal creditore verrà messo al corrente della ritenuta, di circa il 50%, che già grava sullo stipendio del debitore, finalizzata al mantenimento dei figli, conseguente all’intervenuto accordo fra coniugi in corso di separazione ed omologato dal Tribunale.

Ciò non toglie, tuttavia, che il giudicante possa assegnare comunque una quota dello stipendio al creditore procedente (non è detto che lo faccia, ma non può essere escluso): il margine di discrezionalità entra in gioco nel momento in cui grava sullo stipendio una ritenuta alla fonte non dovuta ad un precedente pignoramento e che, pertanto, rimuove il vincolo tassativo, imposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, laddove dispone che il pignoramento per il simultaneo concorso di debiti ordinari, esattoriali ed alimentari non possa estendersi oltre alla metà dell’ammontare dello stipendio.

Vi è da aggiungere ancora, a scanso di sempre incombenti equivoci, che una eventuale azione esecutiva promossa dai beneficiari del mantenimento a fronte di un inadempimento (reale o virtuale che sia) dell’obbligato al mantenimento, non rende automaticamente impignorabile lo stipendio di quest’ultimo: non è detto, infatti, che il giudice adito dai beneficiari autorizzi il pignoramento dello stipendio dell’obbligato nella misura del 50%.

Non potrebbe farlo, ad esempio, se ci fosse in corso una cessione del quinto e, in ogni caso, il giudice ha sempre un ampio margine di discrezionalità nella determinazione della quota pignorabile di uno stipendio a causa di alimenti.

1 Ottobre 2016 · Simone di Saintjust





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