Pignoramento dello stipendio quando una parte rilevante è destinata a servire un credito alimentare


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Dipendente con stipendio di 1200: vengono decurtati cessione 1/5 di 240, trattenuta sullo stipendio di 700 euro per alimento figli minori (emanato dal giudice presso datore di lavoro dopo accordo transattivo tra le parti, quindi nessun pignoramento in corso) rimanenza 260 stipendio in busta.

Chiedo se ulteriori creditori vedi banche possono vedere soddisfatto il loro credito con pignoramento.

Ho letto che i crediti alimentari non posso essere pignorati e quindi in questo caso il giudice non può autorizzare ulteriori pignoramenti in quanto lo stipendio è già occupato per più della metà.

Questo che ho letto è vero?

Tanto per fissare le idee, concordiamo subito sul fatto che, nella questione di cui ci si occupa, esiste un beneficiario del mantenimento ed un obbligato al mantenimento.

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone, al primo comma, chenon possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Rapportato al caso in esame, l’articolo 545 del codice di procedura civile (che, in sostanza, si occupa di pignoramento presso terzi) stabilisce, in pratica, che un eventuale creditore non alimentare del beneficiario del mantenimento non potrebbe pignorare il credito alimentare presso l’obbligato al mantenimento (il debitore del debitore).

Nulla vieta, invece, che l’obbligato venga escusso presso il datore di lavoro, anche per una quota che impedisse l’integrale adempimento dell’obbligato verso il beneficiario; ricordiamo che, nel caso specifico, l’entità dell’adempimento non è stata definita dal giudice in seguito ad un’azione esecutiva promossa dal beneficiario nei confronti dell’obbligato, ma è stata pattuita fra le parti, mentre il giudice si è limitato esclusivamente ad omologare l’accordo.

L’obbligato escusso potrebbe eccepire al giudice adito dal creditore procedente il fatto che oltre la metà del suo stipendio netto è destinata a servire un credito alimentare.

Probabilmente si sentirebbe contestare che egli, nella fattispecie, non ricopre il ruolo di terzo, ma è chiamato a rispondere di un proprio debito; e che il rapporto fra obbligato e beneficiario dovrebbe essere definito giudizialmente e non tramite un accordo fra le parti: tanto più che un giudice chiamato a definire il contenzioso fra obbligato al mantenimento e beneficiario del mantenimento molto difficilmente avrebbe concesso il pignoramento della quota massima dello stipendio dell’obbligato (il 50%), in tal modo comprimendo i diritti di eventuali creditori dell’obbligato stesso.

Per approfondire i termini della questione consigliamo la lettura di questo articolo e di quest’altro.

30 Settembre 2016 · Paolo Rastelli





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