Pignoramento dello stipendio per debiti esattoriali ed ordinari – Il giudice valuta anche l’assegno di mantenimento destinato ai figli per stabilire se c’è capienza in busta paga?






Sono indebitato su più fronti, agenzia entrate, ricevuto atto di precetto dal condominio, alimenti figli per 840 euro mensili. In caso di prossimo pignoramento sul mio stipendio da 1300 mensili, insieme all’assegno alimenti figli, quest’ultimo avrà la precedenza sugli altri fino al concorrere della metà dello stipendio?

In caso di pignoramento dello stipendio, sentito il datore di lavoro, il giudice si attiene a quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile per stabilire se precedenti pignoramenti operati in busta paga e prelievi finalizzati a servire il rimborso di un prestito dietro cessione del quinto in corso, lasciano spazio, nella metà dello stipendio, per altre trattenute.

Facciamo un esempio: se sulla busta paga (considerata al netto degli oneri fiscali e contributivi dovuti e degli assegni familiari spettanti) insiste già un pignoramento per debiti alimentari (assegni di mantenimento) nella misura del 25% ed il dipendente debitore sta rimborsando un prestito per cessione del quinto nella misura del 20%, allora il creditore ordinario (banca o finanziaria) o il creditore esattoriale (Agenzia delle Entrate Riscossione) non potrà ottenere più del 5% della busta paga.

Tuttavia l’articolo 545 del codice di procedura civile si riferisce, per il calcolo dell’eventuale capienza del prelievo chiesto dal creditore nella metà della busta paga netta, esclusivamente a pignoramenti già azionati e/o a cessioni del quinto già notificate al momento dell’avvio dell’azione esecutiva.

In pratica se l’importo dell’assegno di mantenimento ai figli è stato stabilito in sede di accordo consensuale omologato in tribunale o da sentenza giudiziale di separazione e non è stato seguito da un pignoramento per inadempimento dell’obbligato, l’importo dell’assegno di mantenimento, per quanto di entità rilevante rispetto alla retribuzione netta percepita dal debitore, non è utile ai fini della verifica di capienza.

La norma è finalizzata ad evitare che a seguito di un accordo fra coniugi, la misura dell’assegno di mantenimento, esorbitante rispetto allo stipendio percepito dall’obbligato, abbia l’effetto di rendere la busta paga impignorabile.

Lo stesso discorso vale se sullo stipendio insiste una trattenuta alla fonte ex articolo 156 del codice civile (trattenuta diretta per obblighi alimentari).

Insomma, in punta di diritto e nella fattispecie, al momento, un’azione esecutiva di pignoramento del suo stipendio frutterebbe al creditore procedente, l’importo di 260 euro/mese (se 1300 euro/mese è la retribuzione in busta paga al netto delle tasse e dei contributi dovuti, nonché al netto degli assegni familiari spettanti).

26 Aprile 2020 · Ludmilla Karadzic


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