Pignoramento 1/5 di stipendio





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I miei debiti ammontano a parecchie migliaia di euro e al momento sto lavorando in una ditta con regolare busta paga.

Vorrei porre un quesito che mi sembra non sia stato ancora affrontato: se io verso il mio stipendio sul c/c di mia moglie, può Equitalia dopo avermi trovato prendersi il 1/5 di stipendio?

Se nel frattempo prima che arrivi Equitalia dovessi aver richiesto un prestito dove già eventualmente si trattengono un 1/5 di stipendio può Equitalia prelevare altri soldi?

Ma, veniamo alle risposte che lei chiede: quand’anche (ammesso, ma non concesso) il datore di lavoro acconsentisse a trasferire la retribuzione su un conto corrente intestato a persona diversa dal dipendente, non si caverebbe il classico ragno dal buco.

Infatti, se Equitalia intende procedere contro il debitore con il pignoramento dello stipendio, si rivolge direttamente al datore di lavoro che resta, in seguito all’azione esecutiva, obbligato a trasferire direttamente su un conto corrente di Equitalia il 20% (al massimo) della busta paga del dipendente.

Più in dettaglio, la busta paga può essere pignorata da Equitalia (o da altri concessionari per la riscossione) con un prelievo mensile massimo fissato nella misura di:

  •  1/10 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro netti
  •  1/7 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro netti
  •  1/5 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro netti.

Per quanto riguarda, invece, il conto corrente, Equitalia non può pignorare quello del coniuge se non cointestato con il debitore e se il regime di gestione del patrimonio familiare adottato è la separazione dei beni.

Per finire, è anche possibile la coesistenza fra cessione del quinto dello stipendio (il prestito dove già eventualmente si trattengono un 1/5) e pignoramento esattoriale. La quota trattenuta al dipendente è infatti, nelle circostanze ipotizzate, pari, al massimo, ai 2/5 della retribuzione netta mensile. Affinchè non vi sia capienza ad ulteriore pignorabilità, è necessario che la quota ceduta e quella pignorata superino, insieme, la metà (i 5/10) dello stipendio.

STOPPISH

14 Settembre 2014 · Ludmilla Karadzic

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