Come sappiamo, la portabilità del numero di telefono (fisso o mobile) consente agli utenti che ne facciano richiesta di conservare il proprio numero telefonico pur cambiando il gestore fornitore del servizio. In particolare, la procedura di portabilità del numero mobile prevede che il cliente si rivolga al nuovo operatore (detto operatore ricevente) per richiedere la prestazione. L'operatore ricevente (recipient) raccoglierà i dati del cliente e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione. E' cura dell'operatore ricevente comunicare l'acquisizione e la data di passaggio da una rete all'altra del numero oggetto di portabilità agli altri operatori mobili e, in particolare, al vecchio operatore (detto operatore cedente). Per quanto concerne i dati forniti dall'operatore ricevente all'operatore cedente (donating), quest'ultimo è tenuto a trattarli con la massima riservatezza e a utilizzarli esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione. Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema, l'AGCOM ha stabilito la durata massima del ...
Cambio sede dell'attività commerciale - E' possibile ottenere la portabilità del numero fisso?
Per motivi di espansione, ho traslocato la mia attività commerciale in una sede più grande, sempre nella stessa via: ho chiesto, per motivi pratici, di effettuare la portabilità del numero al nuovo civico, ma il gestore non ha provveduto per problemi tecnici. Cosa posso fare se non rassegnarmi a cambiare numero? Ho diritto a un indennizzo? ...
Ritardo nella portabilità del mutuo - Il risarcimento incombe sulla banca cedente
Nel caso la portabilità del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Infatti, la legge 3 agosto 2009, numero 102 impone alla banca cedente un'obbligazione risarcitoria in favore del cliente, derivante dal ritardo nel perfezionamento della procedura di portabilità del mutuo. Al fine di valutare poi l'entità del ritardo, la lettera della norma è chiara nell'individuare il momento iniziale del decorso del termine di trenta giorni nella richiesta di avvio delle procedure di collaborazione interbancaria rivolta dalla banca cessionaria alla banca cedente. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria qualora il ...