Ritardo nella portabilità del mutuo – Il risarcimento incombe sulla banca cedente
Nel caso la portabilità del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Infatti, la legge 3 agosto 2009, numero 102 impone alla banca cedente un’obbligazione risarcitoria in favore del cliente, derivante dal ritardo nel perfezionamento della procedura di portabilità del mutuo.
Al fine di valutare poi l’entità del ritardo, la lettera della norma è chiara nell’individuare il momento iniziale del decorso del termine di trenta giorni nella richiesta di avvio delle procedure di collaborazione interbancaria rivolta dalla banca cessionaria alla banca cedente.
Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria qualora il ritardo sia verosimilmente dovuto a cause imputabili a quest’ultima.
Così ha statuito l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 667 del primo aprile 2011.
10 Maggio 2014 · Stefano Iambrenghi
Argomenti correlati: ABF – Arbitro Bancario Finanziario, i mutui - tutto quello che bisogna sapere, mutuo, mutuo-consigli, portabilità, portabilità del mutuo (o surroga del mutuo), surroga
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo Ritardo nella portabilità del mutuo – Il risarcimento incombe sulla banca cedente • Autore Stefano Iambrenghi • Articolo pubblicato il giorno 10 Maggio 2014 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie ABF – Arbitro Bancario Finanziario, i mutui - tutto quello che bisogna sapere, mutuo, mutuo-consigli, portabilità, portabilità del mutuo (o surroga del mutuo), surroga • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .