NASpI anticipata bloccata da Agenzia delle Entrate Riscossione per cartelle esattoriali non pagate dal beneficiario – Come posso risolvere?


Pignoramento indennità di disoccupazione ex articolo 48 bis dpr 602/1973, rateizzazione Equitalia o AdER, trattenute ex articolo 48 bis dpr 602/1973





Io fatto richiesta dell’ anticipo naspi, oggi mi hanno chiamato e mi hanno detto che il pagamento è bloccato perché ho delle cartelle delle Equitalia da risolvere. dall’INPS devo avere 16000 euro e ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER – ex Equitalia) dovrei dare intorno ai 9000 euro ma la mia domanda ora come mi devo comportare? Quale la strategia più opportuna?

Per sbloccare le somme spettanti e giacenti presso l’INPS, un tentativo che il debitore potrebbe esperire è quello di chiedere un piano di rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate Riscossione e pagare le rate almeno fino a quando non si sblocchi la situazione e la NASpI anticipata venga accreditata sul conto corrente del debitore.

Capisco che sia difficile per un disoccupato adempiere al pagamento delle prime rate senza certezza del risultato: ma con l’aiuto di familiari ed amici si potrebbe raggiungere l’obiettivo e sarebbe comunque meglio che, in caso di ipotetico pignoramento dell’anticipazione NASpI, pagare l’onorario di un avvocato per ricorrere al giudice dell’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile, allo scopo di contestare la rilevante circostanza che, che se l’indennità di disoccupazione fosse stata erogata mensilmente (e non anticipata in unica soluzione) ciascun rateo sarebbe stato pignorato del 20% e solo per l’importo eccedente il minimo vitale, avendo la Consulta equiparato la NASpi ad una misura di natura previdenziale.

Con la sentenza 85/2015, infatti, la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.

Per completare il quadro, va ricordato che il problema attenzionato dal nostro lettore nasce perchè l’articolo 48 bis dpr 602/1973 stabilisce che quando l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) deve effettuare un pagamento, a qualsiasi titolo, di importi superiori a cinquemila euro, è obbligato a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento ed è tenuto a segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo – in pratica un pignoramento presso terzi dell’importo dovuto dal terzo (l’INPS) fino a soddisfazione del credito vantato.

5 Dicembre 2019 · Rosaria Proietti


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