Nucleo familiare di una coppia di conviventi con figlio comune ma registrati in famiglie anagrafiche diverse


Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





Sono legalmente separato con atto giudiziale e ho una nuova compagna con la quale ho avuto un figlio: il bambino è stato da me riconosciuto ed è fiscalmente a mio carico essendo la mia compagna disoccupata. Quando il bambino aveva circa 6 mesi, mi sono trasferito in appartamento con loro (quindi stesso indirizzo di residenza) indicando nella domanda il trasferimento con carattere di ospitalità.

Nello stesso appartamento vive anche la madre della mia compagna. Da chi è composto il mio nucleo familiare ai fini ISEE?

Nel caso in cui la mia compagna non rientri nel mio nucleo familiare, da chi è composto il suo nucleo familiare?

Il mio dubbio nasce soprattutto dal fatto di avere un bambino insieme: il bimbo dovrebbe far parte del mio nucleo familiare perchè fiscalmente a mio carico, ma nello stesso tempo immagino faccia parte della famiglia anagrafica della mia compagna, quindi dovrebbe far parte anche del suo nucleo familiare. Quindi?

Nel caso in cui invece la mia compagna rientri nel mio nucleo familiare, sua madre anche ne farebbe parte?

Diciamo, innanzitutto, che la situazione anagrafica qui riportata e denunciata allo stato civile è anomala: infatti più soggetti dimoranti nella medesima unità abitativa possono dar luogo a più famiglie anagrafiche distinte e autonome, purchè fra tali soggetti non intercorrano vincoli di parentela. Ora, l’aver sottoscritto che a madre e figlio veniva concesso il trasferimento nella casa occupata dal soggetto ivi già residente, adducendo a motivo lo spirito di ospitalità, costituisce una dichiarazione palesemente mendace dal momento che fra padre e figlio riconosciuto esiste un vincolo di parentela.

Dunque, a seguito di eventuali accertamenti, la famiglia anagrafica residente nell’unità abitativa dovrebbe essere una sola: madre, figlio e padre che ha riconosciuto il figlio, indipendentemente dall’esistenza, o meno, di vincoli affettivi fra padre e madre del bambino.

Se vogliamo metterla in altro modo, due soggetti di sesso diverso possono risiedere presso la medesima unità abitativa dando luogo a due famiglie anagrafiche (certificazione dello stato di famiglia) distinte, ciascuna composta da un unico elemento, fino a quando la femmina della coppia genera un figlio ed il maschio lo riconosce. Dal momento del riconoscimento la famiglia anagrafica diviene una, ed una sola. A quel punto, pur non essendo necessario dar vita ad una convivenza di fatto, la famiglia anagrafica non può che essere unica.

Fatta questa premessa, ritorniamo ad esaminare il quesito posto: al momento, dalle risultanze delle registrazioni anagrafiche, esistono due famiglie anagrafiche. Una formata da madre e figlio, l’altra formata dal padre.

E il nucleo familiare qual è? Sempre ricordando che qui si parte da una situazione illegittima, suscettibile delle conseguenze previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000, tutto dipende dal beneficio a cui si concorre con la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Qualora si trattasse di agevolazioni (asilo nido, mensa scolastica) rivolte al minore, il nucleo familiare è formato da madre e figlio, ma è necessario dichiarare la presenza del padre non convivente con il minore (nel senso di incluso in uno stato di famiglia diverso dallo stato di famiglia del minore) se non si vuole incorrere in ulteriori dichiarazioni mendaci.

Tuttavia, essendo il padre del bambino già coniugato (benché separato legalmente), l’ISEE minorenni verrà calcolato non includendo il padre nel nucleo familiare del figlio (come dovrebbe essere a norma di legge), ma aggiungendo a reddito e patrimonio della madre una componente aggiuntiva che tenga conto anche del reddito e del patrimonio del padre.

23 Agosto 2019 · Genny Manfredi


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