Notifica all’estero di un avviso di accertamento fiscale con raccomandata AR





AIRE - Anagrafe Italiani Residenti Estero, notifica atti, notifica atti a mezzo posta, notifica atti giudiziari





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Mi riferisco alla risposta data alla mia domanda in questa discussione: nel caso di notifica all’estero con raccomandata di un avviso di accertamento che non sia stata recapitata per assenza del destinatario all’indirizzo.

In seguito al mancato recapito del relativo l’avviso di giacenza di raccomandata presso le poste messicane e quindi il rinvio al mittente della busta contenente l’accertamento cosa farà l’Agenzia delle entrate?

Secondo l’ordinanza n. 16050 del 21-7-2011 della Corte di Cassazione la mancata consegna dell’avviso di “giacenza” della raccomandata con cui si da notizia al contribuente destinatario del deposito di un atto presso l’ufficio postale estero, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto stesso e di tutti quelli successivi. In quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 142 c.p.c. è elemento indispensabile per il consolidamento del procedimento notificatorio.

E’ necessario forse ribadire, in maniera più esaustiva, il contesto storico in cui fu pronunciata la sentenza 366/2007 della Consulta in seguito ad una eccezione di incostituzionalità sollevata dalla CTP di Genova in relazione ad una notifica che, nel 2005, era stata perfezionata all’estero dall’Agenzia delle entrate con una semplice raccomandata AR.

Al tempo, le notifiche degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, per i contribuenti residenti in Italia, dovevano essere effettuate, in base a quanto disposto dall’articolo 60 del DPR 600/73, con la procedura prevista dall’articolo 142 del codice di procedura civile (messi, agenti della Polizia municipale ed ufficiali giudiziari). L’Agenzia delle entrate, invece, aveva inteso procedere con una semplice raccomandata AR in quanto, le norme vigenti ratione temporis prevedevano che se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata.

I giudici della Corte Costituzionale dichiararono allora, secondo il principio in base al quale tutti i cittadini italiani sono uguali davanti alla legge, sia che essi risiedano in Italia o all’estero l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell’articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

E veniamo ad oggi: le procedure di notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali prevedono, secondo il testo in vigore dal 29 aprile 2012 del DPR 600/73 (articolo 60, comma e-bis), parità di trattamento per tutti i cittadini italiani, siano essi residenti all’estero o residenti in Italia: la notifica degli avvisi o degli atti e’ eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ed allora è fuori contesto storico anche la citata ordinanza 16050/11 della Corte di cassazione, dal momento che essa affrontava il caso di temporanea irreperibilità del destinatario per la consegna di un atto notificato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 142 del codice di procedura civile.

Oggi, purtroppo lo andiamo dicendo da tempo anche noi, la notifica degli atti di natura fiscale, così come quella delle cartelle esattoriali, avviene con la notifica postale diretta (raccomandata AR consegnata dal postino) senza alcuna delle garanzie previste, invece, per il destinatario, dal codice di procedura civile. Ne abbiamo discusso abbondantemente in questo post.

Attualmente, l’articolo 142 del codice di procedura civile viene applicato solo per la notifica di decreti ingiuntivi, precetti e nell’ambito dei procedimenti giudiziari. Certamente non per gli atti di competenza dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia.

Piuttosto, giusto per capire come sono cambiati i tempi, vale la pena riportare cosa affermano i giudici di legittimità nella sentenza numero 6614 del 20 marzo 2014:

  1. Spetta al destinatario della raccomandata, trasmessa a mezzo del servizio postale, la prova della carenza di ogni sua responsabilita’ nella consegna del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarita’ del servizio postale, essa sia giunta all’indirizzo di colui cui era destinata.
  2. Non spetta al mittente individuare l’effettivo sottoscrittore della ricevuta, quando la comunicazione raccomandata sia giunta all’indirizzo del destinatario.
  3. Pertanto, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validita’ della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l’atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non e’ ravvisabile alcuna nullità se l’avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facolta’ di quest’ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona, che ha sottoscritto l’avviso, alla propria sfera personale o familiare.

Con specifico riferimento alla momentanea irreperibilità del destinatario a fronte di una notifica effettuata con raccomandata AR (notifica diretta) è significativa l’ordinanza della Corte di cassazione sezione tributaria, numero 12489/13.

In tema di notifica a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo’ essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e’ quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.

Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e’ stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne atto.

Inutile aggiungere che le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati prevede, in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, il semplice avviso di giacenza lasciato dall’operatore nella cassetta postale e inserito nell’uscio del destinatario.

Nessuna diversa procedura è prevista se il contribuente italiano risiede all’estero: ironia della sorte, forse proprio per evitare che vengano ancora sollevate eccezioni di legittimità costituzionale, innanzi alla Consulta, riguardanti disparità di trattamento fra cittadini italiani residenti e non nel territorio dello Stato.

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13 Agosto 2015 · Marzia Ciunfrini

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