Quando nel comune, nel quale deve eseguirsi la notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi, non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito si affigge nell'albo pretorio del comune e la notifica, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si dà per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Tale procedura va seguita nel solo caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune in cui è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Diversamente, qualora cioè siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto ...
Notifica all'estero di un avviso di accertamento fiscale con raccomandata AR
Mi riferisco alla risposta data alla mia domanda in questa discussione: nel caso di notifica all'estero con raccomandata di un avviso di accertamento che non sia stata recapitata per assenza del destinatario all'indirizzo. In seguito al mancato recapito del relativo l'avviso di giacenza di raccomandata presso le poste messicane e quindi il rinvio al mittente della busta contenente l'accertamento cosa farà l'Agenzia delle entrate? Secondo l'ordinanza n. 16050 del 21-7-2011 della Corte di Cassazione la mancata consegna dell'avviso di "giacenza" della raccomandata con cui si da notizia al contribuente destinatario del deposito di un atto presso l'ufficio postale estero, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto stesso e di tutti quelli successivi. In quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 142 c.p.c. è elemento indispensabile per il consolidamento del procedimento notificatorio. ...
Notifica cartelle esattoriali a mezzo posta
In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e in assenza dei soggetti legittimati a ricevere per lui la posta, l'addetto delle poste lascia un avviso di giacenza e deposita l'atto presso l'ufficio postale. Il destinatario deve, però, essere informato, con una raccomandata a/r, del tentativo (infruttuoso) di notifica già effettuato e della giacenza in corso. Nel mio caso la cartella esattoriale risulta notificata il 14/12/2012, anche se io non ho ricevuto nulla forse perchè ero assente. ciò che risulta ad Equitalia è un avviso di giacenza lasciatomi nella cassetta della posta il 14/12/2012 e un successivo avviso di giacenza consegnatomi il 28/02/2013. Equitalia sostiene che quel secondo avviso di giacenza, in cui mi si invitava a ritirare una posta raccomandata presso posteitaliane, può essere equiparato ad una raccomandata a/r, per cui secondo loro c'è stato il perfezionamento della notifica. La domanda è: Equitalia ha ragione? il secondo avviso di giacenza ...