Notifica degli atti impositivi tributari – quando il destinatario è irreperibile temporaneamente e quando invece si è trasferito in luogo sconosciuto
Quando nel comune, nel quale deve eseguirsi la notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi, non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito si affigge nell'albo pretorio del comune e la notifica, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si dà per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Tale procedura va seguita nel solo caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune in cui è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Diversamente, qualora cioè siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, il messo notificatore deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Questa importante precisazione è stata riportata dai giudici di legittimità nella sentenza 24260/14.
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