Notifica cartelle esattoriali a mezzo posta






In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e in assenza dei soggetti legittimati a ricevere per lui la posta, l’addetto delle poste lascia un avviso di giacenza e deposita l’atto presso l’ufficio postale. Il destinatario deve, però, essere informato, con una raccomandata a/r, del tentativo (infruttuoso) di notifica già effettuato e della giacenza in corso.

Nel mio caso la cartella esattoriale risulta notificata il 14/12/2012, anche se io non ho ricevuto nulla forse perchè ero assente. ciò che risulta ad Equitalia è un avviso di giacenza lasciatomi nella cassetta della posta il 14/12/2012 e un successivo avviso di giacenza consegnatomi il 28/02/2013. Equitalia sostiene che quel secondo avviso di giacenza, in cui mi si invitava a ritirare una posta raccomandata presso posteitaliane, può essere equiparato ad una raccomandata a/r, per cui secondo loro c’è stato il perfezionamento della notifica.

La domanda è: Equitalia ha ragione? il secondo avviso di giacenza può essere equiparato ad una raccomandata con conseguente perfezionamento della notifica a mezzo posta?

Formalmente Equitalia ha torto: Poste Italiane dovrebbe inviare al destinatario della cartella esattoriale, temporaneamente irreperibile, una raccomandata AR informativa che lo metta al corrente della giacenza. E la ricevuta della raccomandata informativa della giacenza dovrebbe essere consegnata ad Equitalia per esibirla al debitore che accede agli atti.

Ma sostanzialmente nulla cambia. Se anche la ricevuta attestante l’invio della raccomandata informativa fosse compilata, e la comunicazione con il testo che avvisa il destinatario della giacenza fosse redatta e imbustata, il postino neanche prova a suonare al campanello del destinatario. Infila direttamente l’avviso di giacenza dove gli pare (nella cassetta postale nell’androne del palazzo o sotto l’uscio della porta di casa) e poi scrive una piccola relazione (la relata) che attesta ancora la temporanea irreperibilità del destinatario.

E, quella relata, che certifica la temporanea assenza del destinatario anche in occasione del secondo tentativo di consegna viene mostrata, nell’eventualità di un ricorso del destinatario, al giudice.

Com’è noto la relata di notifica della raccomandata informativa redatta dal postino fa fede fino a querela di falso. E’ onere del destinatario provare che il postino è passato solo per imbucare un avviso di giacenza (il secondo) e non per consegnare una raccomandata nelle mani del destinatario.

Ma, il problema vero è un altro.

In un paese come il nostro, dove vige in sostanza la legge del più forte, è concesso, sebbene due soggetti (Equitalia e Poste Italiane, il gatto e la volpe) siano legati da un accordo economico per la notifica di un atto rilevante come la cartella esattoriale, di far certificare ad uno di essi (Poste Italiane, la volpe) l’assenza temporanea della controparte. E’ aberrante.

Per questo motivo, da anni, c’è in corso una battaglia d’avanguardia, portata avanti, in solitudine, dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali più sensibili verso il rispetto effettivo (e non a chiacchiere) dei diritti del cittadino. Sono innumerevoli le sentenze che hanno inutilmente sancito la nullità della notifica a mezzo posta delle cartelle esattoriali e degli atti in genere, reclamando che essa debba essere effettuata esclusivamente da un terzo, imparziale, l’Ufficiale Giudiziario. Ma, puntualmente, tali sentenze vengono poi ribaltate in sede di verifica di legittimità (La Cassazione, per intenderci, più sensibile alle esigenze dei poteri forti, dà ragione ad Equitalia).

Scrivevo in solitudine, perchè l’uomo della strada, il comune cittadino è lontano da tali problematiche, non ne avverte l’importanza, non le sente sue (e come gli si potrebbe dare torto) almeno fino a quando non ne viene toccato personalmente …

27 Luglio 2014 · Simone di Saintjust


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