Sono stata inutilmente protestata per un assegno parzialmente non coperto ma non trasferibile – Posso chiedere il risarcimento perchè la mia banca non mi ha avvertito dello scoperto?






Il 24 luglio 2017 è andato insoluto un mio assegno postale non trasferibile di 785 euro: non ho avuto telefonate o telegrammi dalle poste per lo scoperto di 49 euro, ma il 14 agosto 2017 mi è arrivata raccomandata a/r che se entro il 9 ottobre avessi pagato, non ci sarebbero state ulteriori sanzioni. Ho aperto un conto vincolato in posta il 28 agosto 2017 pagando il dovuto. Mi è arriva poi prima richiesta chiarimenti della prefettura a cui ho presentato la ricevuta di pagamento e mi hanno archiviato il procedimento ora passato un anno dal protesto ho chiesto e ottenuto dal tribunale la sanatoria. Ho inoltrato il tutto alla camera di commercio a Milano pare le poste facciano capo lì e sto aspettando risposta si chiusura. Ma la cancellazione di tutto avviene in automatico? A Chi devo fare domanda? e sopratutto era necessario tutto ciò o qualcuno non ha fatto il suo dovere? E se così a che tipo di avvocato mi devo appoggiare per chiedere i danni dato che mi è difficile anche aprire un’utenza di casa che non mi accettano? Premetto che se mi telefonavano per dirmi che per coprire l’assegno mancavano 50 euro, le avrei portate.

Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti (RIP). La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione (articolo 17 legge 108/1996).

A parere del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) la potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può essere ritenuta minore di quella del protesto (pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilita’ maggiore, estesa all’intera collettività) e, pertanto, l’omissione della levata del protesto da parte della banca o dell’ufficio postale, in caso di mancata copertura dell’assegno e in assenza di giranti, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, non può essere ritenuta lesiva degli interessi del beneficiario e come tale illegittima. Insomma, la banca (o l’ufficio postale) può rinunciare al protesto quando l’assegno risultato scoperto e’ non trasferibile oppure e’ trasferibile ma non ci sono giranti atteso che l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale.

Dunque, non si può comunque contestare alla banca il protesto (inutile) di un assegno non trasferibile, anche se parzialmente scoperto; inoltre la banca non è tenuta ad avvisare il correntista per l’emissione di un assegno a vuoto: nè potrebbe farlo. Infatti una volta presentato alla sportello scelto dal beneficiario (che, ricordiamolo, potrebbe far parte di una rete che non appartiene all’istituto di credito del traente) un assegno privo di adeguata copertura, si attiva automaticamente una procedura che la banca del traente (chi ha emesso l’assegno) non potrebbe (anche volendo) controllare.

Siamo d’accordo che la legge andrebbe modificata, dal momento che per un assegno non trasferibile (quindi non girabile) il protesto serve solo a caricare di ulteriori spese il traente inadempiente a favore del notaio, mentre non offre tutele giuridiche maggiori al beneficiario per quel che riguarda la possibilità di recupero coattivo del credito. Ma, tant’è. Il suggerimento, per adesso, è di verificare che il suo nominativo sia stato cancellato dal Registro Informatico dei Protesti.

16 Ottobre 2018 · Simonetta Folliero

Volendo seguire il suo suggerimento, di verificare che il mio nominativo sia stato cancellato dal Registro Informatico dei Protesti, avendo avuto via libera dal tribunale a chi mi devo rivolgere per tale verifica e se non fosse stato cancellato a chi mi devo rivolgere per la cancellazione?

Il Registro Informatico dei Protesti (RIP), è consultabile dal pubblico, sia presso la Camera di Commercio che online, attraverso, ad esempio, il servizio Registro Imprese/Telemaco su web.

Con la ricerca è possibile specificare il nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento (generalmente una persona, a volte una società) indicando eventualmente alcune informazioni aggiuntive quali il territorio (regione e/o provincia) e la data di nascita.

La ricerca Protesti può dare esito positivo o negativo: nel primo caso il sistema restituisce le occorrenze individuate, con i dati essenziali identificativi di ogni protestato (nominativo, indirizzo del domicilio, comune e provincia di residenza, dati di nascita, eventuale codice fiscale).

Individuata la posizione di interesse, si può richiedere la Visura Protesti (con la lista degli effetti); nel caso di ricerca con esito negativo è possibile invece richiedere la Visura Protesti di NON Esistenza.

Nel caso in cui individuasse ancora il suo nominativo al RIP, vuol dire che qualcosa è andato storto nella procedura avviata presso la Camera di Commercio territorialmente competente. In questa evenienza il suggerimento è quello di leggere questo articolo.

16 Ottobre 2018 · Ludmilla Karadzic


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