Assegno emesso privo della clausola non trasferibile – Mi è stata contestata l’infrazione e comminata una sanzione di 6 mila euro » Posso chiedere i danni perché la banca non ha rilevato l’omissione e non mi ha avvertita prima di mettere all’incasso il titolo?


Assegno bancario e postale, norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante, sanzione per assegno privo clausola non trasferibile





Ho emesso un assegno di tremila euro a mio marito e non mi sono accorta che il blocchetto era privo della clausola di non trasferibilità. L’importo è stato accreditato sul conto corrente dove anch’io ho la delega. Oggi mi è arrivata la contestazione di infrazione di 6 mila euro più 5 euro per versamento.

Come mi comporto? Il cassiere non poteva avvisare mio marito che manca la dicitura? La banca non dovrebbe assistere e curare gli interessi del cliente? Posso rivolgermi all’Arbitro Bancario Finanziario? Oppure chiedere il risarcimento alla Banca che non mi ha avvisato che l’assegno è privo della dicitura?

E’ vero che l’articolo 43 del Regio Decreto 1736/1933, stabilisce che la clausola non trasferibile possa essere apposta anche dall’addetto allo sportello su richiesta del traente (colui che ha emesso l’assegno).

Tuttavia, l’articolo 31 del Regio Decreto 1736/1933 impone tassativamente alla banca di pagare l’assegno bancario a vista: sarebbe problematico ed impraticabile per lo sportello, al quale l’assegno viene presentato, sospendere il pagamento al beneficiario, rintracciare il traente e chiedergli l’autorizzazione ad apporre la clausola di non trasferibilità. Va infatti considerato che la banca del cliente che ha emesso l’assegno pari o superiore a mille euro senza clausola di intrasferibilità, non necessariamente coincide con quella presso la quale il beneficiario pone all’incasso il titolo.

Inoltre, lo stesso articolo 43 del Regio Decreto 173671933 dispone che la banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde del pagamento.

Dunque, la normativa vigente sicuramente non obbliga la banca ad allertare il traente circa l’omissione della clausola non trasferibile sul modulo di assegno di importo pari o superiore ai mille euro e, contestualmente, prevede, a carico della banca, la restituzione al traente dell’importo facciale dell’assegno qualora il pagamento avvenga a persona diversa dal beneficiario, quando risulti apposta la clausola non trasferibile.

E’ chiaro che il livello di rischio per la banca a cui viene presentato l’assegno aumenta considerevolmente in occasione del pagamento a fronte di un modulo con clausola non trasferibile e sarebbe illogico aspettarsi, al di là dell’impraticabilità di una tale ipotetica procedura di richiamo, che possa essere prestata una volontaria assistenza al cliente o al beneficiario laddove questa possa poi avere come conseguenza una rilevante alterazione del grado di responsabilità contrattuale derivante per una delle parti.

Questo per dire che il traente non può eccepire, con qualche margine di successo in giudizio, l’articolo 1175 del codice civile, lamentando l’insufficiente cooperazione fornita dalla banca al fine di evitare che l’errore nell’emissione di un assegno da parte del correntista risulti eccessivamente oneroso a causa della sanzione per violazione delle norme antiriciclaggio.

8 Febbraio 2018 · Simonetta Folliero


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