Assegno richiamato dal creditore – Perchè sono stato iscritto comunque in CAI ed è stata disposta la revoca di sistema ad emettere assegni?


Assegno - procedura di richiamo





Assegno datato 31/07/17 richiamato dal creditore in data 03/08/17 che contestualmente ha ricevuto nella stessa data un bonifico sul suo conto pari all’importo dell’assegno.

La mia banca mi ha addebitato un importo di €25,00 e mi ha inviato via raccomandata la revoca ad emettere ulteriori titoli se non prima dimostravo il pagamento dell’assegno in questione.

Allora io ho già pagato il creditore che fra l’altro non vuole firmare nessuna dichiarazione in quanto per lui tutto si è risolto ma a quanto pare per la mia banca io devo essere comunque iscritta al C.A.I.. Che devo fare?

Il richiamo del titolo da parte della banca negoziatrice (quella dove l’assegno viene presentato all’incasso) presuppone, ovviamente, che il creditore (beneficiario o portatore dell’assegno) abbia revocato la procura ad incassarlo (previo accordo intervenuto con il traente, ovvero colui che emette l’assegno).

Sull’idoneità del richiamo ad impedire l’iscrizione in CAI la giurisprudenza non esprime orientamenti univoci. Secondo parte della giurisprudenza di merito l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) non va effettuata, in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo al pagamento, venga meno la pretesa di incasso ad esso sottesa. Pertanto anche il richiamo del titolo da parte del portatore sarebbe idoneo a impedire la segnalazione.

Altra parte della giurisprudenza conferisce rilevanza al profilo temporale, sulla base del presupposto che, nel caso di emissione senza provvista, l’illecito deve intendersi perfezionato nel momento in cui il procedimento di presentazione del titolo per l’incasso si conclude con l’ufficiale constatazione dell’assenza di provvista e, quindi, nel momento della presentazione per il pagamento, che coincide con la presentazione nella stanza di compensazione o con il perfezionamento della procedura telematica interbancaria di check truncation per gli assegni di importo non superiore ai 5 mila euro. In pratica, secondo tale orientamento, l’eventuale richiamo dell’assegno da parte della banca negoziatrice, ove successivo alla presentazione nella stanza di compensazione (o al perfezionamento della procedura telematica interbancaria di check truncation), non esime la banca trattaria dall’osservanza di tutti gli adempimenti di legge concernenti sia la revoca di sistema, sia l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa, sia l’eventuale protesto.

Su questo tema, proprio la Banca d’Italia, con circolare dell’11 luglio 2003, ha chiarito che nel caso di assegni emessi senza provvista, l’illecito si perfeziona nel momento della presentazione al pagamento ovvero, in caso di assegni regolati con la procedura di check truncation, con la presentazione in via telematica, e pertanto, l’eventuale richiamo successivo al perfezionamento dell’illecito non esime dall’osservanza di tutti gli adempimenti di legge (obbligo di segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria o CAI).

Concludendo: un atto di autonomia negoziale come il richiamo di un assegno da parte del creditore non è, in generale, idoneo a soddisfare gli interessi della fede pubblica lesi dall’emissione dell’assegno privo di provvista. Non casualmente, infatti, la circolazione degli assegni bancari è presidiata da norme a tutela del pubblico interesse in ragione della loro funzione di strumento di pagamento, sicché il bene giuridico tutelato è costituito dall’affidamento che la collettività ripone nell’assegno come mezzo per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Al fine di evitare l’iscrizione in CAI o il protesto, a fronte dell’emissione di un assegno privo di copertura, è possibile ricorrere alla procedura di richiamo dell’assegno, purché il richiamo intervenga prima della presentazione del titolo al pagamento e cioè prima dell’ufficiale constatazione dell’assenza di provvista.

Evidentemente, nel suo caso, il richiamo dell’assegno da parte della banca negoziatrice (o da parte del creditore, se preferisce) è avvenuto dopo che la banca trattaria (quella, cioè, presso la quale lei detiene il rapporto di conto corrente) aveva già rilevato l’assenza della liquidità necessaria alla copertura dell’assegno presentato al pagamento dal creditore presso la banca negoziatrice.

Ora, chiunque emette un assegno bancario o postale quando sul conto corrente di traenza vi sia difetto di provvista, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal prefetto del luogo di pagamento (articolo 2 legge 386/1990).

La sanzione amministrativa non si applica se chi ha emesso l’assegno (traente), entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento tardivo dell’assegno , gravato dagli interessi legali, da una penale del 10% (del valore nominale – indicato anche come valore facciale). La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del beneficiario con firma autenticata.

In sintesi, nell’ipotesi di emissione di assegno senza provvista è possibile evitare la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni, l’iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa solo effettuando tempestivamente il pagamento tardivo e fornendo alla banca trattaria (la banca presso cui è aperto il conto corrente su cui è tratto l’assegno) la prova dell’avvenuta sanatoria, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 8 della legge 386/1990 (quietanza del portatore/beneficiario/creditore con firma autenticata).

La mancata osservanza dell’intera procedura di pagamento tardivo e quindi anche la mancata produzione della quietanza nei perentori termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) non consente di evitare l’iscrizione non essendovi al riguardo alcuna discrezionalità da parte della banca.

Purtroppo, non le resta che insistere con il beneficiario dell’assegno emesso, integrando anche il pagamento già avvenuto dell’importo facciale del titolo con gli interessi legali e la penale del 10%, per ottenere la sospirata liberatoria.

9 Ottobre 2017 · Simonetta Folliero


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