L’accesso agli atti dell’erede può essere considerato dall’ADE quale notifica?


Notifica atti, notifica atti giudiziari





Vorrei ritornare su un passaggio che purtroppo non mi è chiaro nell’ultima risposta: supponiamo che l’erede, in data 01 giugno 2016, riceva da Equitalia, a fronte di una sua specifica richiesta fatta lo stesso giorno, l’estratto di ruolo delle cartelle del defunto senza poi intraprendere alcuna azione; successivamente, in data 01 dicembre 2016, gli vengono rinotificate, presso il domicilio comunicato all’ADE, parte o tutte le cartelle del defunto e procede ad impugnare quelle opponibili per vizi propri, entro i termini previsti.

In tale caso, l’ADE/EQUITALIA potrebbe in fase di giudizio argomentare, a ragion veduta, che le cartelle non sono più impugnabili perchè l’azione di opposizione poteva/doveva essere fatta entro i 30/60 giorni a decorrere dal 01 giugno 2016 (data dell’accesso agli atti fatto dall’erede), in quanto il rilascio dell’estratto del ruolo all’erede da parte della stessa Equitalia, su richiesta dello stesso erede, equivale ad una vera e propria notifica della cartella?

Non ci siamo: le cartelle esattoriali notificate prima del decesso del destinatario e conosciute dagli eredi dopo un accesso agli atti presso Equitalia, non possono essere impugnate nel merito dagli eredi.

Le pretese dovranno essere solo riformulate dai creditori, eliminando le sanzioni amministrative comminate per ritardato pagamento delle tasse e per infrazione al codice della strada.

In questa fase, gli obblighi tributari rivendicati negli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate, o quelli contributivi portati dagli avvisi di addebito dell’INPS, non contestati nei termini dal defunto, non potrebbero più essere messi in discussione dagli eredi.

Quando si parla di vizi propri delle cartelle esattoriali notificate agli eredi, si parla sostanzialmente di vizi formali emersi nella fase di notifica agli eredi, non della possibilità di contestare l’entità delle somme richieste da ADE e INPS, dal momento che le pretese tributarie e contributive, in atti notificati al de cuius quando era ancora in vita, non sono passibili di ulteriore vaglio giudiziale promosso dagli eredi.

In ogni caso, gli eredi possono anche decidere, se credono, di attendere il corso degli eventi senza effettuare, presso Equitalia, alcuna visura dell’estratto conto del de cuius.

23 Maggio 2016 · Ludmilla Karadzic


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