Atti notificati al defunto prima del decesso senza necessità di rinotifica


Notifica atti, notifica atti giudiziari





Faccio seguito alla risposta riferita al quesito posto in merito all’accesso agli atti presso Equitalia in qualità di erede per la verifica di cartelle emesse dopo la morte del destinatario.

Poiché, non ho purtroppo compreso appieno il contenuto della risposta e me ne scuso, volevo chiedervi se, nel caso in cui domani mi recassi ad Equitalia e facessi un accesso agli atti in qualità di erede, sarebbe per me preferibile ed auspicabile procedere, senza indugio, a rivolgermi ad un legale per oppormi a tutte le cartelle potenzialmente impugnabili, notificate al destinatario prima della sua morte, o sarebbe meglio aspettare che le stesse mi vengano notificate, in qualità di erede, al domicilio da me comunicato all’ADE/INPS?

Al riguardo, vi chiedo inoltre, se potete cortesemente farmi un esempio di cartelle esattoriali notificate al destinatario prima del decesso o, addirittura, di cartelle esattoriali originate dal mancato pagamento di avvisi (ADE ed INPS) notificati al destinatario più di 60 giorni prima del decesso, che andrebbero saldate dagli eredi, anche se al netto delle sanzioni comminate al de cuius, senza necessita’ di rinotifica e senza possibilità di ricorso. In aggiunta vi chiedo se tra queste ultime cartelle non più impugnabili potrebbero essere ricomprese obbligazioni tributarie espressamente riferite a sanzioni amministrative (nello specifico contravvenzioni al codice della strada).

Supponiamo che il decesso di Tizio sia avvenuto il 1° gennaio 2016:

– avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata nell’ottobre 2015: l’avviso di accertamento non può essere rinotificato agli eredi e non può da questi essere impugnato. La cartella esattoriale va rinotificata agli eredi che possono impugnarla per vizi propri e non per contestare l’entità della pretesa. Gli eredi devono far fronte all’obbligazione tributaria al netto delle sanzioni e al lordo degli interessi applicati per ritardato pagamento.

– avviso di addebito INPS notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata nell’ottobre 2015: l’avviso di addebito non può essere rinotificato agli eredi e non può da questi essere impugnato. La cartella esattoriale va rinotificata agli eredi che possono impugnarla per vizi propri e non per contestare l’entità della pretesa. Gli eredi devono far fronte all’obbligazione contributiva, alle sanzioni (in quanto si tratta di sanzioni civili e non amministrative) e agli interessi applicati per ritardato pagamento.

– verbale per infrazione al Codice della strada notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata nell’ottobre 2015: non va pagato nulla perché le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi.

– avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata a febbraio 2016: l’avviso di accertamento non può essere impugnato dagli eredi e non va ad essi rinotificato. La cartella esattoriale va rinotificata agli eredi che possono impugnarla, ma solo per vizi propri: gli eredi non possono entrare nel merito della pretesa tributaria. Gli eredi devono far fronte all’obbligazione tributaria al netto delle sanzioni e al lordo degli interessi applicati per ritardato pagamento.

– verbale per infrazione al Codice della strada notificato a Tizio nel giugno 2015 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata a febbraio 2016: non va pagato nulla perché le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi.

– avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato a Tizio nel febbraio 2016 cui sia seguita una cartella esattoriale notificata a maggio 2016: l’avviso di accertamento deve essere rinotificato agli eredi che possono impugnarlo anche nel merito. La cartella esattoriale deve essere annullata.

22 Maggio 2016 · Annapaola Ferri


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