La trattenuta per il pignoramento della pensione è fissa o varia con l’importo della pensione netta?


La trattenuta viene calcolata dal giudice su una media mensile della retribuzione pensionistica al netto degli oneri fiscali dovuti





Desidero sapere se la quota di pignoramento della pensione è fissa o variabile: faccio un esempio la mia pensione netta è di 1500 euro detratto 1000 euro di minimo vitale, la quota pignorabile sarà il 20 per cento di 500 euro pari a euro 100.
Se la pensione scende perché non usufruirò più le detrazioni fiscali per figli a carico per esempio sarà in seguito di 1400 euro, la quota pignorabile sarà sempre 100 euro oppure di 80 euro w cioè 1400-1000= 400÷1/5 = 80 euro?

la trattenuta mensile su stipendio/pensione nel pignoramento presso terzi dovrebbe essere variabile: tuttavia alcune volte la trattenuta viene calcolata dal giudice su una media mensile della retribuzione pensionistica (o stipendiale) al netto degli oneri fiscali dovuti e degli eventuali assegni familiari spettanti, in base alla dichiarazione del terzo (nella fattispecie l’INPS) presentata al momento dell’assegnazione giudiziale.

Dunque, talvolta, in sede di assegnazione giudiziale della trattenuta mensile al creditore procedente, la trattenuta viene calcolata applicando l’aliquota del 20% alla parte della pensione netta eccedente il minimo vitale al momento vigente e resta fissa per la durata del prelievo coattivo sino a soddisfazione del credito.

In caso di trattenuta in misura fissa e di conseguente diminuzione della pensione o dello stipendio (in seguito, ad esempio, ad una diminuzione delle detrazioni applicabili, l’articolo 496 del codice civile prevede che su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese legali e dei crediti insoddisfatti, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Appare molto complicato, quindi, ottenere la riduzione della trattenuta fissa anche nel caso in cui la pensione dovesse ridursi eccessivamente rispetto a quella netta utilizzata dal giudice alla data dell’udienza di assegnazione per il calcolo della trattenuta.

La trattenuta variabile sulla pensione/stipendio risolve abbastanza efficacemente il caso di fluttuazioni dell’importo netto della retribuzione pignorata, tutelando il creditore in caso di aumento dell’importo netto ed il debitore nel caso di sua diminuzione.

28 Febbraio 2024 · Patrizio Oliva


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