Ricalcolo INPS della trattenuta di un quinto della pensione a seguito trasferimento all’estero


In seguito a trasferimento all'estero del pensionato, la trattenuta non verrà ricalcolata in base al nuovo importo al netto degli oneri fiscali spettanti





Sono un ex dipendente pubblico, con una pensione lorda di circa 4 mila e 470 euro sulla quale grava una trattenuta di un quinto (euro 600) per debito erariale (calcolata sul netto della pensione): ho intenzione di trasferirmi all’estero con relativa iscrizione AIRE e residenza fiscale estera e intendo chiedere all’INPS la detassazione della pensione italiana.

Mi chiedo se la trattenuta di cui sopra verrà calcolata sul netto questa volta delle imposte dovute nel paese di residenza (pari a circa euro 220 mensili) e quindi il rateo netto mensile sarà pari ad euro 4.250 (4.470- 220), mentre la trattenuta del quinto sarà di euro 850 (1/5 di euro 4.250). Di conseguenza la mia pensione netta sarà di euro 3.400 (4.250-850) su dodici mensilità, mentre la tredicesima, sulla quale non viene operata la ritenuta del quinto, rimarrà di euro 4.250.

Poichè la parti coinvolte, ovvero il terzo pignorato (INPS) ed il pensionato debitore, non cambiano, non ci sarà ricalcolo della trattenuta in seguito al trasferimento all’estero del pensionato e alla eventuale detassazione della pensione italiana: la trattenuta applicata continuerà ad essere la medesima stabilita a suo tempo dal giudice adito dal creditore.

In altre parole, la decisione unilaterale del pensionato debitore di trasferire all’estero la propria residenza non potrà incidere (nel bene e nel male) sul diritto al rimborso acquisito dal creditore, ovvero sull’entità della trattenuta fissata dal giudice.

Avremo allora che la pensione lorda spettante al debitore sarà, come sempre, pari a 4.470 euro, qualora l’imposta applicata vigente nel paese estero risultasse pari a 220 euro, la pensione netta residua ammonterà a 4.250 euro e al netto della trattenuta di 600 euro, l’importo accreditato finale, dopo il trasferimento di residenza nel paese estero e la conseguente detassazione, sarà di 3.650 euro (per dodici mensilità).

Ricordiamo poi che qualora fosse, per pura ipotesi, implementato il ricalcolo della trattenuta, quest’ultima andrebbe relazionata esclusivamente al quinto della parte eccedente il minimo vitale (circa mille euro, al momento in cui si scrive), per cui il rateo netto mensile pignorabile ammonterebbe a circa 4.470 – 220 – 1000 = 3.250 euro, con una trattenuta del quinto pari a 650 euro.

11 Ottobre 2023 · Patrizio Oliva


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