Crediti della medesima natura – Pignoramenti concorrenti della pensione presso INPS ed una volta accreditata in conto corrente


Cosa succede quando la pensione viene pignorata c/o INPS e successivamente viene accreditata su un conto corrente pignorato e viceversa





Sono un pensionato statale: vorrei sapere se in caso di pignoramento la pensione può essere pignorata contemporaneamente su conto corrente e INPS se i creditori agiscono entrambi per soddisfare crediti della medesima natura.

Consideriamo due creditori A e B che agiscono giudizialmente affinché i crediti rispettivamente vantati, della medesima natura, vengano soddisfatti attraverso un’azione esecutiva nei confronti del debitore inadempiente, intestatario di un conto corrente o di una carta prepagata con IBAN, su cui viene accreditata la pensione che il debitore inadempiente percepisce.

Supponiamo che A proceda al pignoramento della pensione presso INPS ottenendo una trattenuta del 20% della parte della pensione eccedente il minimo vitale – minimo vitale pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (534,41 euro x 2 = 1.068,82 euro) – e B, successivamente, azioni il pignoramento del conto corrente intestato al debitore inadempiente.

Il creditore B potrà ottenere il saldo disponibile al momento del pignoramento per la parte che eccede, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile comma 8, il triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale (534,41 euro x 3 = 1.603,23 euro), e non potrà ottenere nulla dei ratei di pensione, già decurtati, che dovessero essere accreditati dall’INPS prima del decreto di assegnazione giudiziale del saldo espropriato. Se così non fosse verrebbe violato l’articolo 545 del codice di procedura civile, comma 8, in base al quale la pensione del debitore, accreditata dopo la notifica del pignoramento del conto corrente, non può subire una trattenuta superiore al quinto della parte eccedente il minimo vitale (ovvero, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge).

Supponiamo, adesso che il creditore A proceda al pignoramento del conto corrente e, successivamente, B azioni il pignoramento presso INPS della pensione intestata al debitore inadempiente.

A può ottenere il saldo di conto corrente disponibile al momento della notifica del pignoramento per la parte che eccede, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile comma 8, il triplo dell’assegno sociale (534,41 euro x 3 = 1.603,23 euro), mentre per i ratei eventualmente accreditati in conto corrente dopo la notifica del pignoramento e prima del decreto di assegnazione giudiziale degli importi espropriati, il creditore A potrà trattenere solo il 20% della parte eccedente il minimo vitale, come previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, comma 7.

Il creditore B potrà quindi pignorare la pensione presso INPS ottenendo, per ciascuna mensilità, una trattenuta pari al quinto della parte eccedente il minimo vitale – minimo vitale pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (534,41 euro x 2 = 1.068,82 euro). Naturalmente la trattenuta sarà applicata alle mensilità di pensione non già decurtate durante il pignoramento del conto corrente azionato dal creditore A.

Riportiamo per comodità di lettura l’articolo 545 del codice di procedura civile attualmente vigente partizionato con i relativi commi.

1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

3. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

5. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

7. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

8. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo
comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

9. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

26 Marzo 2024 · Patrizio Oliva


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