Doppio pignoramento della pensione: presso l’INPS e una volta accreditata in conto corrente


La pensione del debitore non può essere pignorata due volte, presso l'INPS ed una volta accreditata in conto corrente, per debiti della stessa natura





Gradirei sapere se è lecito pignorare la pensione in capo all’INPS e sul conto corrente postale dalla finanziaria: nell’eventualità che ciò accada, come può tutelarsi il debitore?

L’articolo 545 del codice di procedura civile già tutela il debitore sottoposto ad azione esecutiva quando afferma che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge, ovvero come accade per la pensione pignorata presso l’INPS, che, in sostanza, vietano l’applicazione a di una trattenuta complessivamente superiore al 20% dall’importo della pensione netta per debiti della medesima natura.

Ricordiamo che un credito può essere di natura ordinaria se riconducibile a prestiti non rimborsati erogati da banche e finanziarie o a sentenze della giustizia ordinaria; il credito può essere di natura esattoriale se vantato dalla Pubblica amministrazione o sancito da sentenze della giustizia tributaria; infine un credito può essere di natura alimentare se riconducibile all’omesso mantenimento del coniuge separato o divorziato e dei figli, nonché di parenti stretti che versano in stato di bisogno

Pertanto, una volta che la pensione è stata pignorata presso l’INPS per crediti ordinari o esattoriali e successivamente pignorato anche il conto corrente sul quale viene accreditata la pensione del debitore per crediti della medesima natura, il debitore può prelevare l’ultimo accredito, rivolgendosi al funzionario responsabile della filiale di banca o dell’ufficio postale, fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (attualmente circa 1510 euro, considerando che la misura massima dell’assegno sociale è attualmente pari a 503,27 euro/mese).

Qualora il decreto di assegnazione (che ordina il trasferimento dell’importo del saldo di conto corrente del debitore a favore del creditore procedente e libera il conto corrente pignorato) tardasse ad essere emesso dal giudice e nel frattempo risultassero accreditati in conto corrente altre mensilità di pensione già decurtate alla fonte dall’INPS, tali importi non potrebbero essere ulteriormente toccati dal momento che essi risultano essere oggetto di una trattenuta per pignoramento presso l’INPS.

Qualora ciò avvenisse in spregio a quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, al debitore ingiustamente e doppiamente esecutato, per crediti della medesima natura, non resterebbe altro da fare se non rivolgersi al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente, con il supporto di un legale di fiducia, per eccepire il doppio pignoramento subito a fronte di crediti della medesima natura (ovvero riconducibili, entrambi, nella fattispecie, a prestiti non rimborsati).

9 Gennaio 2024 · Patrizio Oliva


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