La cartella per una multa va in prescrizione?









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A giugno del 2013 ho ricevuto un sollecito di pagamento di Equitalia per una cartella relativa a una multa automobilistica che mi era stata fatta nel 2004 (revisione scaduta dell’auto).
Questa multa non è stata pagata e l’11 aprile del 2008 è stata notificata la relativa cartella di Equitalia. Anche questa non è stata pagata (probabilmente è stata smarrita o dimenticata tra le tante cose da pagare). Da allora (11 aprile 2008) mai più nulla, fino al sollecito del giugno scorso. Ora quello che vorrei capire è:
– la cartella è ancora da pagare o è andata in prescrizione, visto che dall’11 aprile 2008 al giorno in cui è arrivato il sollecito (datato 28 giugno 2013 e arrivato con posta semplice non raccomandata) sono passati più di 5 anni?
Leggendo qua e là mi pare di aver capito che per la prescrizione la cartella segua il destino del tributo cui si riferisce. Quindi, se con la cartella per esempio si chiede il pagamento di Irpef o Iva, che si prescrivono in 10 anni, anche la cartella si prescriverà in 10 anni, mentre se la cartella chiede il pagamento di una multa auto, i suoi tempi di prescrizione sono gli stessi delle multe auto, cioè appunto 5 anni.
– potrebbe esserci stato un vizio di notifica della cartella, visto che questa è stata formalmente notificata solo a me (che guidavo la macchina quando mi è stata fatta la multa), e non anche a mio padre, che era il proprietario della macchina e quindi forse il responsabile della sua mancata revisione?
Se la cartella non fosse da pagare, cosa dovrei fare per evitare che Equitalia vada avanti? Rivolgermi alla Prefettura per chiedere lo sgravio della multa? O fare un ricorso al giudice di pace?

Lei ha tratto conclusioni corrette: la cartella dovrebbe essere prescritta, non essendole ad oggi stata notificata alcuna comunicazione interruttiva dei termini.

L’avviso del 28 giugno 2013 non è rilevante: essendo stato inoltrato per posta semplice è come se non esistesse.

Tuttavia il condizionale è d’obbligo: richieste di pagamento inviate per raccomandata e poste in giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio prima del 28 giugno 2013, potrebbero rappresentare notifiche perfezionate validamente. La soluzione è quella di recarsi presso l’ufficio Equitalia competente e chiedere conto (accesso agli atti) delle eventuali comunicazioni (se ve ne sono) relative alla cartella esattoriale impagata inviate prima del 28 giugno 2013.

Altre considerazioni sulla nullità della multa o della successiva cartella esattoriale sono inutili. Esistono termini ben precisi per impugnare un atto (verbale di multa o cartella esattoriale) che decorrono tassativamente dal momento della sua notifica.

STOPPISH

26 Marzo 2014 · Ludmilla Karadzic

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