Intimazione di pagamento da Agenzia Entrate Riscossione – Posso ritenere decaduto il debito?


Avviso di intimazione di pagamento





Ho ricevuto oggi un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle riscossioni relativa ad una cartella di pagamento notificata il 12/07/2013 relativa ad una sanzione amministrativa legge 689/91 art. 27 e legge 386/1990 il cui “Anno di riferimento del debito” è il 2007. Desideravo sapere se, essendo la prescrizione di 5 anni, posso ritenere decaduto questo debito e quindi anche l’intimazione di pagamento?

Purtroppo non può ritenere la pretesa decaduta: l’avviso di intimazione (o intimazione di pagamento) viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha provveduto al pagamento.

Dalla data di notifica dell’avviso, il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione, dopodiché Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) potrà attivare le procedure non ancora intraprese.

L’avviso di intimazione, come si evince da quanto scritto finora, presuppone l’esistenza di una cartella esattoriale correttamente notificata al debitore e non pagata.

A sua volta, la cartella esattoriale presuppone, nel caso specifico, l’esistenza di un verbale di sanzione amministrativa, per violazione del codice della strada, correttamente notificato e non pagato dal trasgressore (o dal proprietario) del veicolo a bordo del quale l’infrazione è stata commessa.

Non a caso si dice che il verbale di sanzione amministrativa e la successiva cartella esattoriale sono atti presupposti all’invio dell’intimazione di pagamento.

Ora, per accertarsi che la procedura di escussione coattiva si sia svolta correttamente, deve richiedere ad ADER la documentazione attestante la notifica della cartella esattoriale ed all’ente accertatore la documentazione attestante la notifica del verbale di multa.

Probabilmente, si renderà conto che si tratta di atti correttamente notificati per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di temporanee assenze, sua e/o dei suoi familiari, dal luogo di residenza.

Solo dopo aver acquisito queste informazioni si potrà, eventualmente, ragionare su eventuali decadenze dal potere di riscossione, prescrizione del diritto di esigere il credito, vizi procedurali.

Qualora non si evidenziassero eccezioni di illegittimità, potrà chiedere ad ADER la rateizzazione del debito oppure aderire alla definizione agevolata bis della cartella esattoriale intimata.

16 Novembre 2017 · Paolo Rastelli


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