Insolvenza su prestito personale e carta revolving – Conseguenze inadempimento






Vorrei sapere cosa succede, nel tempo, quando si e’ insolventi su prestito personale o revolving, dopo la Dbt e la cessione del credito e non si arriva a estinguere il debito.

Bisogna innanzitutto considerare che il creditore originario, dopo la DBT e prima della cessione, esperisce tutte le possibili azioni esecutive contro il debitore insolvente che possiede redditi o patrimoni (casa, stipendio, conto corrente).

Se il debitore non è aggredibile, la pratica viene ceduta. Di solito la società di recupero crediti cessionaria è consapevole che il debitore, a meno che, nel frattempo, non abbia trovato lavoro, abbia ricevuto in eredità beni rilevanti o abbia vinto al lotto, non è in grado di rimediare alla propria esposizione.

Il creditore cessionario, di regola (ma possono esserci eccezioni) non è attrezzato per il recupero giudiziale del debito che richiede, necessariamente, di effettuare preventive indagini patrimoniali sul debitore; una tale strategia, peraltro, non rientra nelle politiche aziendali in quanto dispendiosa, dagli esiti incerti e poco redditizia nel breve termine.

E dunque, la società cessionaria si affida esclusivamente al recupero crediti stragiudiziale, attraverso un’assillante ed invasiva pressione psicologica realizzata con la phone collection (contatti periodici via telefono), con le visite non concordate di esattori presso il domicilio del debitore, con le telefonate, in violazione delle più elementari regole di privacy, ad amici, parenti e al datore di lavoro, con proposte di soluzioni cambializzate o a saldo stralcio, con piani di rientro che prevedono comode rate mensili.

In conclusione, possiamo dire che, a meno di situazioni del tutto particolari, per il debitore pressoché nullatenente, dopo la decadenza del beneficio del termine e la cessione del credito da parte del creditore originario, le conseguenze si sostanziano nel dover subire una costante pressione psicologica esercitata dal creditore cessionario (a cui si può mettere fine con diffide al titolare e denunce all’AG) e nella permanenza del proprio nominativo in Centrale Rischi, con l’impossibilità di accedere al circuito del credito per ottenere un nuovo prestito.

11 Settembre 2015 · Annapaola Ferri


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