Pignoramento di beni cointestati con il debitore – Come funziona?


Conversione pignoramento, pignoramento beni indivisi o in comunione, usufrutto e nuda proprietà





Ho debiti verso una banca (ceduti da altre banche) per un totale di circa 80 mila euro: la banca cessionaria mi ha inviato una raccomandata nella quale mi comunica di avere acquisito i miei debiti, e mi chiede il pagamento entro 20 giorni del totale dovuto (20 giorni scadenti oggi). Io non posso ovviamente pagare e, credo che mi contatteranno per trovare un accordo, diversamente immagino che provvederanno con decreto ingiuntivo e pignoramento. Io possiedo una casa di proprietà ipotecata a favore di un’altra banca e uno stipendio netto di circa 1.500 euro. Se procedessero con il pignoramento dello stipendio per me sarebbe impossibile vivere, visto che pago circa 650 euro di spese fisse (mutuo) alle quali si aggiungerebbero 300 euro e quindi mi avanzerebbero 550 euro con le quali mangiare, pagare bollette eccetera.

Dopo questa premessa passo alla mia richiesta di informazioni. Essendo mancata recentemente mia madre, ho ereditato una parte della casa, precisamente 1/6 in quanto tale casa è per il 50% di proprietà di mio padre (vivente e con diritto di usufrutto) e il restante 50% diviso tra gli eredi (mio padre, io e mio fratello.

Ora, quando la banca farà le opportune verifiche vedrà che io posseggo una quota di casa che per intero é pari a un valore di circa 150 mila euro e quindi il valore della mia quota sarebbe di circa 25 mila euro. In tal caso la banca potrebbe ipotecare e vendere la casa per intero oppure non può fare niente fino a quando mio padre è ancora in vita? Nel caso potesse farlo, anche gli altri devono essere informati dei miei debiti? Cioè mio padre e mio fratello? Sopratutto mi preme sapere se possono mettere in vendita la casa senza tenere conto degli altri proprietari.

Sarebbe meglio che fossi io stesso a proporre alla banca che un domani quando mio padre non ci sarà più (spero il più tardi possibile) io erediterò anche la sua quota e quindi sarò proprietario al 50% insieme a mio fratello della casa? E quindi potrò, tra questo e l’eventuale TFR di circa 20 mila euro che prenderò quando andrò in pensione tra 5 anni, pagare i miei debiti? Cioè per essere più chiaro, posso fare una dichiarazione scritta alla banca di come mi impegnerò a pagare i debiti non appena avrò la concreta possibilità di farlo? O mi conviene tacere in quanto potrei darmi la zappa sui piedi?

Il Codice di procedura civile dispone (articolo 599) che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, nonché ai contitolari di diritti reali espropriabili diversi dalla proprietà come usufrutto.

L’usufrutto, infatti, è un diritto reale espropriabile: il suo valore dipende dal bene su cui cade il diritto di usufrutto e dall’età dell’usufruttuario.

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante, e sentiti tutti gli interessati (comproprietari e detentori di diritti reali), decide su una delle due opzioni seguenti, ovvero: dispone la separazione (catastale e strutturale) della quota del bene del debitore, se è possibile; disponee la vendita della quota del debitore, purché sia probabile che tale vendita avvenga ad un prezzo uguale o superiore al valore della quota.

Se la separazione e la vendita della quota non sono realizzabili si procede alla vendita dell’intero. Una volta che il creditore sarà stato soddisfatto, il residuo del ricavato dalla vendita all’asta, verrà assegnato al debitore e/o ai terzi che hanno subito l’espropriazione.

In pratica, il giudice interpella il debitore, i comproprietari del bene sottoposto ad azione esecutiva e i detentori di diritti reali sul bene pignorato, anche per facilitare una soluzione fra gli interessati che il più delle volte porta al pagamento del debito (conversione del pignoramento) attraverso un accordo interno fra i terzi coinvolti nella procedura e lo stesso debitore.

Altre procedure, tipo quella prospettata di fare una dichiarazione scritta alla banca di come mi impegnerò a pagare i debiti non appena avrò la concreta possibilità di farlo non sono realisticamente perseguibili dal momento che il creditore può espropriare il bene ereditato, anche in caso di rinuncia all’eredità del debitore, nonché il Trattamento di Fine Rapporto, anche se solo nella misura del 20%.

In alternativa, può attendere in stand by per valutare nei fatti la determinazione della banca creditrice, se è davvero intenzionata a portare avanti una procedura espropriativa su un bene indiviso, che, comunque, non è proprio una passeggiata; oppure se il creditore può accontentarsi di un accordo stragiudiziale su una cifra ridotta che potrà mettere insieme anche coinvolgendo i comproprietari (e l’usufruttuario), mettendoli al corrente della situazione a cui potrebbero andare incontro loro malgrado.

Nel caso peggiore (decreto ingiuntivo) potrà rimediare adempiendo all’atto di precetto oppure con la conversione del pignoramento (il pagamento del debito prima che l’immobile vada all’asta) al costo ulteriore, tuttavia, di dover corrispondere al creditore anche le spese legali e di procedura.

2 Marzo 2018 · Piero Ciottoli


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