Indennità per cessazione definitiva dell’attività commerciale – Prelievo per debiti contributivi pregressi e comunicazione obbligatoria dovuta se si percepisce reddito di cittadinanza






Ho cessato la mia attività commerciale al 31/12/2018: ho chiuso con debiti e ho cercato di poter avere un sussidio: nei primi mesi del 2019, dopo essermi recata al Caf mi vengono date due indicazioni, una richiesta per il reddito di cittadinanza e un’altra per la richiesta Indennizzo Commercianti per cessata attività con i requisiti che io avevo.

Così ho presentato entrambe le domande, ho preparato Isee e a giugno 2019 mi mettono in pagamento il Reddito di Cittadinanza. Qui non c’era retroattività, e io sono sopravvissuta senza reddito per sei mesi. Adesso, siamo ad aprile 2020, ricevo una lettera dall’INPS senza nessuna raccomandata, la lettera porta data 05 marzo 2020, che ricevo adesso, dove mi liquidano questo indennizzo dove si dice: sono stati determinati arretrati per il periodo 1 Dicembre 2019 al 28 Febbraio 2020.

Questo perché dopo molte lotte e richieste sono rientrati nella possibilità di questo indennizzo, anche chi ha chiuso come me al 31/12/2018, dove prima invece questo anno non era compreso, e sempre per non avere nessun tipo di favore, hanno fatto decorrere questo beneficio dopo che è stato approvato, e cioè da dicembre 2019, senza considerare la presentazione della domanda.

Comunque indicano 4 date con gli emolumenti: 12/2019-13/2019-01/2020 e 13/2020. (possono liquidare la tredicesima di dicembre 2020 in anticipo?) e in contraddizione con quello che scrivono nella zona “arretrati”. Poi nel calcolo sottraggono euro 127,83 quale irpef sulle somme dell’anno 2019 (probabilmente non sanno che non ho avuto nessun reddito, che ho fatto una ISEE e che percepisco il reddito di cittadinanza).

Poi si trattengono euro 395,00 e in una NOTA specificano “Recupero debiti vari” con codice 351. Allegato c’è anche il certificato per la riscossione presso l’ufficio postale della mia zona.

La domanda è: ma possono trattenere questo importo su una cifra mensile pari ad euro 515,07? Hanno liquidato 513,01 anno 2019 – 42,76 quale 13a/2019 – 515,07 01/2020 e 515,07 13/2020 per un totale di euro 1.585,91. Netto liquidato da incassare euro 1.063,08. Come dicevo io ho chiuso l’attività con debiti, compreso anche una parte di Inps Commercianti.

Considerando il minimo vitale stabilito per legge, come possono trattenersi somme senza una specifica o una percentuale o per quale motivo? Attualmente se non volessi questa pensione e mi volessi tenere il reddito di cittadinanza devo comunicare la decisione, oppure sono obbligata adesso a considerare valida la pensione?

Io stavo cercando lavoro attivamente, ho fatto richiesta e ho ancora aperto un assegno per il lavoro che arriva a oltre 5000,00 euro, e ho già fatto un corso di riqualificazione di 90 ore e ne avevo attivato un altro, sospeso al momento per Coronavirus.

Se nel 2019 avessi trovato un lavoro, avrei preferito il lavoro e continuare fino all’età pensionabile. Avendo 58 anni adesso percepirei questo indennizzo fino al 2029 e poi avrei la pensione normale, che in base ai contributi versati al Caf dicono sarebbe più o meno di 1.000,00 euro, se invece lavorassi ancora fino ai 67 anni potrei arrivare a 1.200,00-1.300,00.

Quindi ero proiettata ancora sulla ricerca lavoro. Adesso vedo che questa pensione è dunque pignorabile a loro discrezione? Il reddito di cittadinanza mi sembra non sia pignorabile in quanto sussidio. Attualmente percepisco euro 489,00 e ci faccio a malapena la spesa e pago la luce. Se con questa pensione mi prendono anche dei soldi a recupero debiti come posso viverci?

Nessuna persona comunque, da sola, può vivere con queste somme: come fanno a stabilire un minimo vitale stabilito per legge? Io dico che tutto questo è assolutamente disumano e contro ogni considerazione dell’essere umano.

Su ciascun rateo di indennità mensile, l’INPS è obbligata ad effettuare una ritenuta d’acconto del 20%: in tal guisa si giustificano i 127 euro detratti dalle competenze dell’indennità per cessazione definitiva dell’attività commerciale relativa al 2019 (dicembre e tredicesima). Presentando la dichiarazione dei redditi 2020, anno di imposta 2019, potrà recuperare la ritenuta d’acconto qualora rientrasse in no tax area. In effetti è proprio come lei immagina: l’INPS non sa, e non poteva sapere, che prima della chiusura lei non eveva realizzato alcun reddito (per saperlo dovrebbe avere avuto a disposizione la dichiarazione fiscale 2020 relativa all’anno di imposta 2019).

Per l’anno 2020, se l’unico reddito percepito risulterà l’indennità per cessazione definitiva dell’attività commerciale, non subirà ulteriori trattenute.

Per quanto attiene il recupero di debiti pregressi (i 395 euro) è stata applicata la ritenuta diretta (compensazione) che non prevede, come nei pignoramenti, la savaguardia del minimo vitale (la pensione netta viene, infatti, pignorata del quinto eccedente il minimo vitale pari a 689,74 euro): con la circolare 47/2018 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ritiene di che non vi sia la necessità di rispettare il limite del quinto eccedente il minimo vitale, ma solo il trattamento minimo (che, appunto, è di 515,17 euro/mese per il 2020 e 513,01 euro/mese per il 2019).

Proprio per poter estinguere subito l’intero debito di 395 euro, le è stata anticipata la tredicesima 2020. Per contestare il prelievo che è stato effettuato sulle competenze spettanti, dovrebbe andare in causa.

La nota positiva (guardiamo il bicchiere mezzo pieno) è che lei dovrebbe percepire, nel corso del 2020, qualcosa in più (circa 125 euro) in più al mese.

Per quanto attiene il reddito di cittadinanza l’INPS, naturalmente, sa perfettamente che al beneficiario è stata erogata l’indennità per cessazione definitiva dell’attività commerciale a partire dal 2019. Pertanto, specie se il richiedente ha presentato la DSU/ISEE corrente per accedere al Reddito di Cittadinanza, procederà a rimodulare l’importo del beneficio o a revocarlo, con l’eventuale recupero di quanto caricato sulla carta RDC e non spettante, dai ratei futuri dell’indennità per cessazione definitiva dell’attività commerciale

7 Aprile 2020 · Tullio Solinas


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