L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito AGCM o Antitrust), con un intervento di moral suasion ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti pagamento dei corrispettivi ancora dovuti (“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. Su invito dell'Autorità, i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l'estraneità al debito pregresso ...
Il tribunale di Monza mi ha condannato a pagare il quinto di stipendio: il giudice, verificato che percepisco un netto di 2 mila e 300 euro, meno benefit auto e quinto volontario con finanziaria, ha fatto due calcoli e sulla sentenza ha scritto che condanna il signor Pinco Pallino a pagare un quinto di mille e 942 euro ogni mese. L'ufficio paghe mi ha sottratto 448 euro calcolando un quinto di 2 mila e 300. Ho diritto a chiedere di pagare il quinto di 1.942 come sentenza? Ora con l'emergenza coronavirus il quinto pignorato va comunque pagato? ...
Il collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 8227/15, ha in parte modificato l'orientamento precedentemente assunto dai collegi di Milano e Napoli (fra le altre vedasi la decisione 740/13) in tema di pignoramento di un conto corrente cointestato in seguito all'azione esecutiva promossa dal creditore nei confronti di uno dei cointestatari. Secondo il collegio di coordinamento, una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte della banca, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali. E, inoltre, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere. Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario non debitore che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione all'esecuzione ...