L’ABF ci ripensa » In caso di conto corrente cointestato e pignoramento dell’intero saldo su azione esecutiva promossa verso uno dei cointestatari, il correntista non debitore deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione per liberare la propria quota
Il collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 8227/15, ha in parte modificato l'orientamento precedentemente assunto dai collegi di Milano e Napoli (fra le altre vedasi la decisione 740/13) in tema di pignoramento di un conto corrente cointestato in seguito all'azione esecutiva promossa dal creditore nei confronti di uno dei cointestatari.
Secondo il collegio di coordinamento, una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte della banca, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali.
E, inoltre, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere. Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario non debitore che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione all'esecuzione ex articolo 619 del codice di procedura civile, ovvero agendo contro l’assegnatario per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso.
Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, la banca è obbligata per legge a sottrarre, alla disponibilità del debitore sottoposto ad esecuzione, il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode.
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