Garanzia personale di prima istanza di credito cartolarizzato – Conviene svegliare il ca che dorme?





Il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purchè il creditore abbia dato avvio ad azioni giudiziali entro 6 mesi





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Nella prima metà degli anni ’90 mio padre ha costituito una srl di cui era Amministratore Unico, ove il capitale era diviso tra lui al 95% e me al 5%.

La società è fallita, il Tribunale ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento nel 1999, e poi nel 2004 ha emesso “decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo di fallimento”.

Nel frattempo, qualche anno fa, mio padre è deceduto.

Insomma, una vicenda vecchia di cui avevo praticamente perso memoria, fino a che… ho avviato di recente pratica per surrogare il mutuo sulla mia abitazione, acceso senza difficoltà nel 2010, e la nuova Banca ha detto che le risultavo “garante di un soggetto in sofferenza”, chiedendomi di portare il “Prospetto sintetico della Banca d’Italia”, sul quale ho scoperto, cadendo letteralmente dalle nuvole, che tale “Castello Finance Srl”, pare legata a “Italfondiario”, segnala di avere una mia “Garanzia personale di prima istanza” (codice 107) per svariate decine di migliaia di euro, “non attivata” (codice 179).

Non avendo alcuna memoria di tale garanzia, sono letteralmente caduto dalle nuvole e nel terrore di avere una simile “spada di damocle” sulla mia testa.

Presumo che una banca creditrice dell’azienda di mio padre abbia ceduto il credito sofferente in pacchetto a Italfondiario… e questi, fino ad oggi, dopo oltre dieci anni, non ha mai attivato la garanzia.

Mi chiedo:

1) Dopo così tanto tempo, la garanzia sarà ben scaduta, o prescritta!? Insomma, dovrà bene prima o poi perdere valore, vero?

2) Che fare? La segnalazione rimane in Centrale Rischi e vorrei farla cancellare, ma ho paura di svegliare il mostro che dorme.

3) In poche parole: ritenete che corra davvero dei rischi, e, se sì, che fare? Aspettare passivamente o attivarmi prima che eventualmente mi aggrediscano? E che fare con la segnalazione in Centrale Rischi?

L’articolo 1957, primo comma, del codice civile stabilisce che il fideiussore di prima istanza, con beneficio di escussione, rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto iniziative giudiziali o azioni esecutive contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La norma, nell’imporre al creditore di attivarsi entro il termine semestrale nei confronti del debitore principale tende al sollecito esercizio del diritto di credito, in modo da evitare che la posizione del garante resti indefinitamente sospesa.

Insomma, il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’articolo 1957 del codice civile, una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria (Cassazione 21524/2004).

Quando l’istanza contro il debitore è stata proposta e non permette al creditore, per le condizioni del debitore, di soddisfarsi egli potrà poi agire contro il fideiussore entro i normali termini di prescrizione decennali, che decoreranno dal giorno in cui è stata proposta l’istanza contro il debitore principale.

La banca creditrice dell’azienda di suo padre ha, molto probabilmente, conservato la garanzia fideiussoria con la proposizione dell’istanza di fallimento. Dalla data di proposizione dell’istanza di fallimento andrebbe accertato fino a quale data suo padre ha ricevuto comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione (anche notificate per compiuta giacenza in occasione di temporanea irreperibilità del debitore) da parte della banca creditrice e/o dalla cessionaria del credito, oppure fino a quale data l’una e/o l’altra abbiano avviato, nei confronti del debitore principale azioni esecutive anche infruttuose.

A queste domande forse neanche lei sarà in grado di rispondere: fatto sta che, per qualsiasi segnalazione registrata in Centrale Rischi, la responsabilità grava esclusivamente sull’intermediario che l’ha effettuata, il quale si espone, in caso di errore o di illegittimità, a tutte le conseguenze del caso.

Concludendo: dubito che la garanzia da lei prestata in favore della buonanima sia decaduta e concordo con lei nella decisione di non svegliare il can che dorme.

STOPPISH

28 Ottobre 2016 · Tullio Solinas

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Garanzia personale di prima istanza di credito cartolarizzato – Conviene svegliare il ca che dorme?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.