Frazionamento del mutuo e obbligo dell’acquirente di pagare anche le rate in scadenza, addebitate al costruttore dalla data di frazionamento a quella del rogito notarile


Il costo dell'immobile può essere gravato anche dall'obbligo di pagamento delle rate del mutuo frazionato intestate al costruttore prima del rogito





Ho sottoscritto atto notarile di compravendita il 30 agosto con accollo del mutuo del costruttore: nell’atto c’è scritto che mi impegno a rimborsare alla parte venditrice le rate di mutuo addebitate dalla banca alla parte venditrice (costruttore), senza alcuna successiva precisazione. La società immediatamente dopo l’atto mi ha fatturato le tre rate pagate dalla data di frazionamento avvenuta il 20 giugno alla data di stipula 30 agosto (rata 30 giugno/30 luglio/30 agosto). Chiedo quindi se è corretta questa pratica o la clausola del rimborso delle rate alla parte venditrice decorre dalla stipula dell’atto notarile fino alla voltura? Grazie

La banca può addebitare le rate del mutuo frazionato all’accollante solo successivamente alla data dell’accollo: tuttavia, il contratto di compravendita fra le parti potrebbe prevedere l’addebito, da parte del venditore, delle rate del mutuo frazionato in scadenza prima dell’acquisto e dell’accollo.

In altre parole, l’importo delle rate del mutuo frazionato in scadenza nei mesi di giugno, luglio e agosto va considerato come ulteriore costo di acquisto dell’immobile.

Se, come nella fattispecie, il contratto di compravendita prevede l’impegno della parte acquirente a rimborsare al costruttore le rate di mutuo addebitate dalla banca (dopo il frazionamento), l’addebito delle rate di mutuo frazionato in scadenza nei mesi di giugno, luglio e agosto sembra legittimo.

Resta tuttavia da valutare la possibilità di contestare al venditore la violazione dell’articolo 1375 del codice civile (esecuzione del contratto in buona fede), laddove il costruttore e il notaio avrebbero dovuto informare compiutamente l’acquirente circa la non trascurabile circostanza che il costo dell’immobile indicato nell’atto notarile sarebbe stato integrato anche dall’obbligo di pagamento delle rate del mutuo frazionato in scadenza dal mese di giugno alla data del rogito notarile.

D’altra parte, va considerato che una volta frazionato il mutuo, l’ipoteca grava sul singolo appartamento. Quindi l’addebito delle rate del mutuo frazionato da giugno ad agosto costituirebbe un fatto tecnicamente logico.

Infatti, a questo punto, se né l’acquirente, né il venditore pagassero le rate del mutuo frazionato da giugno ad agosto (cioè le rate in scadenza prima dell’atto notarile di trasferimento della proprietà da venditore ad acquirente), la banca potrebbe escutere l’acquirente in quanto proprietario dell’immobile appena acquistato, immobile sul quale grava l’ipoteca (ormai frazionata).

7 Settembre 2023 · Piero Ciottoli


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