Prescrizione di una fideiussione a favore di una società a responsabilità limitata poi fallita – Ulteriori precisazioni


Il fideiussore è tenuto a comunicare al creditore garantito ogni eventuale variazione di indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative al contratto





in relazione al quesito precedente, vorrei sapere se il fideiussore che cambia residenza deve comunicarlo all’istituto bancario: in altri termini, se io fideiussore cambio residenza con regolare comunicazione al comune e dovessi ricevere una raccomandata a/r dalla banca nel vecchio indirizzo, questa lettera ha rilevanza giuridica di interruzione delle tempistiche di prescrizione?

Inoltre, se ho prestato più fideiussioni personali ad una srl fallita, come posso essere sicuro se tali garanzie siano andate in prescrizione? Devo comunicare con la banca e chiedere tutta la documentazione? E se nel frattempo, il credito è stato venduto ad una società finanziaria terza?

Mi scuso anticipatamente ma ho queste problematiche e vorrei avere un quadro più chiaro della situazione.

Di solito, chi sottoscrive un contratto di fideiussione a favore di un terzo debitore principale, si impegna formalmente a comunicare al creditore garantito da fideiussione, ogni cambiamento di domicilio a cui inviare eventuali comunicazioni relative al contratto: ora, è evidente che, in caso di avvio di un’azione esecutiva nei confronti del fideiussore il creditore garantito è sicuramente tenuto ed eseguire le dovute ricerche anagrafiche per individuare la residenza corrente del fideiussore, ma è altrettanto chiaro che una comunicazione del creditore interruttiva dei termini di prescrizione inviata all’indirizzo della controparte indicata nel contratto di fideiussione mantiene la sua validità giuridica anche in caso di un trasferimento ad altra residenza, perfezionata con gli uffici anagrafici comunali.

Per quanto riguarda l’accertamento dell’intervenuta prescrizione, sicuramente il fideiussore può chiedere alla controparte copia delle relate di notifica (le ricevute delle raccomandate) delle comunicazioni A/R interruttive dei termini di prescrizione dell’obbligazione (alla cui notifica il creditore garantito è tenuto sia nei confronti del debitore principale che del suo fideiussore): ma, generalmente, poiché il fideiussore dovrebbe aver ricevuto tali comunicazioni (la cui notifica risulterà corretta anche in caso di compiuta giacenza presso l’ufficio postale in caso di temporanea assenza del destinatario), finisce che il fideiussore è costretto ad eccepire l’intervenuta prescrizione ed il creditore tenuto a dimostrare, esibendo al giudice le relate di notifica delle comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, che la prescrizione decennale è stata, a suo tempo, interrotta.

Per questo motivo è sempre buona norma adempiere alla clausole contrattuali relative all’eventuale cambio di domicilio del contraente debitore o fideiussore.

In caso di cessione del credito la cessionaria deve acquisire tutto il carteggio intervenuto nel tempo fra creditore cedente e fideiussore ceduto, e quindi vale quanto esposto nei paragrafi precedenti.

16 Febbraio 2024 · Ludmilla Karadzic


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