Vorrei conoscere quali sono le modifiche apportate dal recente Decreto Sviluppo alla procedura esattoriale di riscossione coattiva relativa al fermo amministrativo.
Se i debiti sono inferiori ai duemila euro, le azioni cautelari ed esecutive possono scattare solo dopo l’invio di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi.
Dunque anche il fermo amministrativo (azione cautelare) non può scattare per debiti inferiori a duemila euro se non previo invio di due avvisi bonari a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro.
Non solo. Se l’importo a ruolo non supera 2 mila euro, anche le altre azioni esecutive (pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare) dovranno essere precedute dall’invio di due avvisi bonari, il secondo dei quali non prima di sei mesi dall’invio del primo.
Non è ancora chiara la data di efficacia della modifica. Dovrebbe trattarsi delle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, ma è possibile anche un’interpretazione retroattiva.
Infine, in caso di cancellazione del fermo, il contribuente non dovrà più pagare le spese all’agente della riscossione. Questo, già a partire dalle cancellazioni effettuate dopo la legge di conversione.
6 Agosto 2011 · Simone di Saintjust
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