Ereditare immobile dopo pignoramento





Debiti ed eredità, eredità e successione, riduzione e collazione eredità





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Sono un ex consigliere di amministratore di una società srl che è fallita dopo più di due anni dalle mie dimissioni. Il curatore fallimentare ha ritenuto di svolgere azione di responsabilità anche nei miei confronti. Dispongo di un immobile di mia proprietà per 1/4 e di proprietà per 3/4 di mia madre, la quale ha il diritto di abitazione, derivato dalla decesso di mio padre.

In caso di pignoramento mi risulta che l’immobile possa essere messo all’asta, ma gravato dal diritto di abitazione. Se mia madre fa testamento pubblico lasciando a me il diritto di abitazione e a un suo fratello la nuda proprietà, se per caso lascia questa valle di lacrime dopo l’eventuale pignoramento, avrò ancora la possibilità di opporre il diritto di abitazione ereditato o la cosa risulterà inutile dato che l’avrò acquisito dopo il pignoramento.

Il pignoramento, mi sembra di capire, dovrebbe riguardare solo la quota di 1/4 di proprietà del debitore e non quella afferente la madre del debitore.

Se ciò è vero, la madre può lasciare al figlio debitore il diritto di abitazione (per i 3/4 dell’immobile) e al figlio non debitore la proprietà della quota di immobile (3/4) a lei riconducibile, anche con pignoramento in corso della residua quota di un quarto.

In questo modo, le uniche problematiche deriverebbero dalla violazione del diritto alla quota di legittima nei confronti del figlio debitore.

Supponiamo che il debitore accetti il diritto di abitazione, a lui destinato nel testamento, e rinunci a promuovere nei confronti del fratello ogni azione di riduzione per lesione della quota di legittima.

Il creditore, in genere, potrebbe chiedere al giudice revocatoria della rinuncia del debitore ad esercitare azione di riduzione per lesione della propria quota di legittima.

Ma, e qui casca l’asino … l’azione revocatoria nella fattispecie evocata non è proponibile da parte del creditore. Per conoscere il perchè, la rimando alla lettura di questo articolo.

Dunque, al creditore resterebbe l’alternativa di procedere all’espropriazione di un quarto dell’immobile, collocandolo sul mercato tramite vendita all’asta: molto remota l’ipotesi di trovare un acquirente.

Oppure il creditore potrebbe chiedere al giudice di espropriare l’intero, ledendo il diritto di proprietà e quello di abitazione sui 3/4 del bene, laddove sarebbe pure necessario procedere alla valutazione del diritto di abitazione parziale (cosa non immediata). Un bel ginepraio in cui districarsi per il giudice e per gli avvocati.

STOPPISH

15 Febbraio 2015 · Simone di Saintjust

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