Eredità e debiti – Madre proprietaria di immobile con due figli di cui uno debitore: come fare per non subire l’espropriazione della casa?


Debiti ed eredità, diritto di abitazione, eredità e successione, selezione - diritto di abitazione





Mia madre (divorziata) ancora in vita è proprietaria di un immobile: ha due figli di cui io disoccupato e sommerso dai debiti con le banche e ci chiediamo come possiamo fare per salvare la casa quando si presenterà la successione (spero il più tardi possibile). Leggevo da qualche parte di fare testamento attribuendo la proprietà dell’abitazione al figlio non debitore e lasciare il diritto di abitazione al figlio debitore. Potreste darmi delle delucidazioni in merito.

Ipotizziamo che il de cuius, conoscendo la grave esposizione debitoria di uno dei suoi due figli, abbia fatto testamento, lasciando al figlio non debitore l’intero immobile e nulla al figlio debitore, ed abbia demandato, eventualmente, ad accordi informali fra i due fratelli le modalità con cui compensare il figlio debitore della lesione della quota di legittima.

In questo scenario il creditore del figlio debitore potrebbe avvalersi di quanto disposto dell’articolo 2900 del codice civile per sostituire l’erede debitore nella richiesta giudiziale di riduzione dell’eredità, rivendicando la lesione della quota di legittima concretizzatasi con il testamento chiedendo al giudice l’attribuzione al figlio debitore di della metà dell’immobile. Infatti, il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

Supponiamo, anche, che il de cuius, conoscendo la grave esposizione debitoria dei uno dei suoi due figli, abbia fatto testamento, lasciando al figlio non debitore la proprietà dell’intero immobile e al figlio debitore il diritto di abitazione (legato), ancora demandando ad accordi fra i due fratelli le modalità con cui compensare il figlio debitore della lesione della quota di legittima.

Cosa può fare il creditore in una situazione simile? Soccorre il debitore l’articolo 551 del codice civile se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. In poche parole, nello scenario ipotizzato è necessaria la preventiva rinuncia del figlio debitore al diritto di abitazione, disposto per testamento, per rivendicare la lesione della quota di legittima.

Il creditore può surrogarsi al figlio debitore del de cuius per chiedere la rinuncia al diritto di abitazione ex articolo 2900 del codice civile? No, perchè lo stesso articolo appena citato stabilisce anche che il creditore può sostituire l’erede debitore purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Su queste basi poggia la pronuncia della Corte di cassazione 4005/13: in sintesi, per conseguire il risultato dell’azione revocatoria di garanzia patrimoniale a favore del creditore, e cioè che nel patrimonio del debitore entri la quota di proprietà dei beni ereditari corrispondente alla legittima, è necessaria la rinuncia espressa al legato in sostituzione di legittima e il positivo esito dell’azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie. Fino alla positiva conclusione dell’azione di riduzione, le disposizioni testamentarie che attribuiscono la proprietà dei beni agli eredi restano inalterate e rimangono valide e operanti anche se potenzialmente lesive della quota di legittima.

Insomma, è inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto di accettazione del diritto di abitazione in sostituzione della quota di legittima in quanto essa sarebbe subordinata alla rinuncia preventiva del diritto di abitazione esercitata dal debitore che ha acquisito tale diritto. Nè la rinuncia all’acquisito diritto di abitazione potrebbe essere richiesta dal creditore in surrogazione del debitore.

30 Luglio 2018 · Ludmilla Karadzic


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