Eredità e debiti – rinuncia con beneficio di inventario e altre azioni esecutive nei confronti del debitore erede





A seguito della risposta precedente: come fa la banca a intraprendere una riscossione coattiva dell'eredità spettante al debitore?





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A seguito della risposta precedente: come fa la banca a intraprendere una riscossione coattiva dell’eredità spettante al debitore?

Come viene informato il creditore dell’eredità del debitore? E, nel caso intervenisse un decreto ingiuntivo presso terzi (il datore di lavoro) per il pignoramento di un quinto dello stipendio, il creditore potrebbe ancora rifarsi sull’eredità o sul fondo pensione versato al fondo di previdenza complementare?

Mi spiego meglio: Ho un debito di 60 mila euro con la banca. Il tribunale decide che devo pagare ogni mese 300 euro. Il che significherebbe 3600 euro all’anno e 36 mila euro dopo 10 anni; supponiamo che fra 10 anni io accetti l’eredità di un genitore di una quota della casa del valore di 30 mila euro e contemporaneamente vada in pensione e abbia diritto a 10 mila euro di liquidazione. L’eredità di 30 mila euro e la liquidazione di 10 mila potrebbero essere pignorate per soddisfare il debito ancora residuo alla banca?

Attraverso visure finalizzate nei registri di Camere di Commercio, Tribunali, Uffici di Conservatoria, Uffici Catastali è comunque possibile individuare beni immobili accettati dal chiamato all’eredità o a cui il chiamato all’eredità ha rinunciato con beneficio di inventario.

L’articolo 481 del codice civile prescrive poi (actio interrogatoria) che chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine, senza che sia stata fatta la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Se il chiamato, invece, accetta l’eredità, una semplice consultazione dell’Anagrafe Tributaria consente di individuare i beni immobili ereditati (o comunque i conti correnti che sono nella disponibilità del debitore).

Naturalmente, se l’azione esecutiva è stata già definita attraverso, ad esempio, il pignoramento dello stipendio (fino al soddisfacimento di quanto dovuto) il creditore cui è stato assegnato il prelievo mensile non può ulteriormente procedere per sottoporre ad espropriazione beni che, eventualmente, fossero pervenuti successivamente nella disponibilità del debitore e che realizzerebbero il rimborso del debito in tempi più rapidi.

Il creditore è libero di scegliere quali beni del debitore aggredire: ma, una volta notificato il precetto ed ottenuto il pignoramento dello stipendio deve attendere che il suo credito venga escusso integralmente con quella azione esecutiva.

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24 Ottobre 2015 · Annapaola Ferri

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