Equitalia /Entrate – Perfezionamento notifica in caso di temporanea assenza destinatario


Notifica cartella esattoriale





Ieri, 12 agosto 2016, ho saldato ad Equitalia Roma Via Cristoforo Colombo, una cartella inerente la registrazione di una sentenza del 2003, (già notificata dalla Agenzia delle Entrate nel 2006, sembra entro il termine triennale di legge).

L’avviso dell’avvenuto deposito della cartella presso la Casa Comunale di Roma, mi è stato lasciato nella buca delle lettere direttamente dal notificatore della stessa Equitalia nella mattinata del 15 giugno 2016, senza alcun riferimento temporale scritto “nè timbro postale di sorta”.

Ritirato l’atto lo stesso 15 giugno 2016, poco dopo, presso la casa Comunale indicata, ho letto sullo stesso della facoltà del pagamento entro 60 giorni dalla notifica, da me ritenuta perfezionata solo al momento dell’avvenuto ritiro, doverosamente certificato dal timbro comunale apposto dal funzionario consegnatario.

Ebbene, all’atto del pagamento mi sono state addebitate le maggiorazioni previste a favore di Equitalia per il ritardo, poiché a suo incontestabile dire il perfezionamento della notifica sarebbe avvenuto ben 5 giorni prima, al momento della consegna della cartella “A MIA INSAPUTA” alla Casa Comunale da parte del loro incaricato, con conseguente superamento, a loro dire, dei 60 giorni prescritti.

In definitiva, nell’attuale caos giurisdizionale, palese negazione del diritto e dinegata giustizia, chiedo di conoscere, ringraziando anticipatamente, lo “ATTUALE STATO DELL’ARTE” e come agire per ottenere la restituzione di quanto, a mio avviso, indebitamente pagato.

Saluti e cordialità

In caso di notifica indiretta via servizio postale della cartella esattoriale (vedremo in seguito cosa vuol dire notifica indiretta), se l’atto non può essere personalmente notificato né al debitore, né ai suoi familiari, né a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del comune di residenza (albo pretorio). Segue l’invio al debitore, tramite raccomandata a/r, della comunicazione di avvenuto deposito (raccomandata informativa), contenente l’invito al ritiro dell’atto.

In questo caso la notifica si ritiene perfezionata il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale.

Di solito la raccomandata a cura di Poste Italiane non viene inviata al debitore e si dà conto dell’avvenuto deposito solo con un avviso in cassetta postale. Peraltro, se qualcuno avesse qualcosa da eccepire gli si asserisce che l’avviso in cassetta postale è stato lasciato proprio perchè al destinatario, in conseguenza della sua persistente temporanea assenza, non era stato possibile consegnare la raccomandata informativa.

Anche in caso di mancata consegna e successiva giacenza presso l’ufficio postale (notifica diretta), al destinatario deve essere inviata, da Poste Italiane, una raccomandata a/r informativa sul decorso della giacenza.

In questo caso, però, la cartella esattoriale si dà per notificata decorsi dieci giorni senza ritiro da parte del destinatario (compiuta giacenza) oppure in occasione della data di ritiro dell’atto, se effettuato prima della scadenza dei dieci giorni. La compiuta giacenza al decimo giorno vale anche qualora il ritiro, da parte del destinatario, avvenisse dopo 10 giorni.

Per completare il quadro, così come promesso, aggiungiamo che, in caso di temporanea assenza del destinatario, la cartella esattoriale viene depositata presso l’albo pretorio qualora Equitalia abbia fatto ricorso alla notifica postale indiretta: le operazioni di notifica (individuazione indirizzo del destinatario e compilazione della relazione di notifica, che descrive le operazioni effettuate e dà conto della loro correttezza) vengono comunque coordinate e supervisionate da un ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione (con maggiori garanzie per il destinatario) mentre solo la consegna materiale della cartella esattoriale è affidata al postino.

Sempre in caso di temporanea assenza del destinatario, la cartella esattoriale viene depositata, invece, presso l’ufficio postale qualora Equitalia abbia fatto ricorso alla notifica postale diretta: sia le operazioni di notifica che quelle di consegna vengono affidate a postini (specializzati) che hanno seguito appositi corsi di formazione. Insomma, con la notifica diretta Poste Italiane se la suona e se la canta … ed Equitalia gode!

13 Agosto 2016 · Ornella De Bellis


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