Iter notifica di un atto giudiziario in ambito penale in caso di temporanea irreperibilità del destinatario dal luogo di domicilio/residenza


Nell'articolo la descrizione dell'iter previsto dal codice pp per la corretta notifica di un atto al destinatario, in caso di sua temporanea irreperibilità





Come avviene la notifica di un avviso di conclusione indagini all’indagato, se questo non viene trovato a casa?

Se c’è stata una preventiva elezione di domicilio legale – ovvero l’indicazione resa all’Autorità Giudiziaria del luogo nonché del difensore ove il destinatario intende ricevere le notifiche relative al procedimento penale in corso/concluso – viene effettuato, da parte dell’ufficiale giudiziario, un tentativo di consegna dell’atto presso la residenza del destinatario e, qualora quest’ultimo risultasse temporaneamente irreperibile, l’atto verrà consegnato al difensore, ovvero al domicilio legale eletto dal destinatario.

In assenza, invece, di una preventiva elezione di domicilio legale (il che può verificarsi anche quando si tratta del primo atto notificato alla persona sottoposta alle indagini per cui non è stata nemmeno effettuata la scelta del difensore) allora l’atto dovrà essere consegnato, dall’ufficiale giudiziario, direttamente nelle mani del destinatario. Qualora il destinatario dell’atto risultasse temporaneamente non reperibile nel luogo di residenza, l’ufficiale giudiziario potrebbe consegnare l’atto a persona convivente anagraficamente (coniuge, figlio, o altro familiare), purché di età non inferiore ai 14 anni o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere.

In assenza di conviventi anagrafici con il destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deve individuare il luogo in cui il destinatario svolge la propria attività di lavoro e tentare la consegna dell’atto direttamente al destinatario: in occasione di una temporanea irreperibilità del destinatario dal luogo di lavoro, l’atto potrà essere consegnato ad un collega di lavoro, se presente.

In assenza di familiari anagraficamente conviventi o di colleghi di lavoro e in presenza di persistente irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario potrebbe consegnare l’atto ad un vicino di casa disposto a prenderlo in consegna, oppure al portiere dello stabile di residenza (se esiste).

E’ bene chiarire che l’atto consegnato al terzo (familiare convivente, collega di lavoro, portiere dello stabile di residenza, vicino di casa) deve essere sigillato in busta chiusa e ciò al fine di garantire al destinatario la necessaria riservatezza.

Inoltre, nel caso in cui l’atto venisse consegnato al portiere o al vicino di casa, l’ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell’avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata.

Qualora l’ufficiale giudiziario non riuscisse a consegnare l’atto seguendo la procedura appena sopra descritta, egli è tenuto al ripetere il giro una seconda volta e se neanche questo secondo tentativo andasse a buon fine, l’ufficiale giudiziario, alla fine (articolo 157 comma 8 del codice di procedura penale) consegnerà l’atto all’ufficio comunale preposto alla gestione del cosiddetto albo pretorio del Comune di residenza del destinatario, affiggendo l’avviso di inizio giacenza alla porta dell’unità abitativa di residenza del destinatario dell’atto e comunicando altresì a quest’ultimo l’inizio di giacenza con raccomandata postale.

Dalla data di inizio giacenza decorrono i 10 giorni dopo i quali, in assenza di ritiro dell’atto, la notifica dell’atto si intenderà correttamente perfezionata con gli effetti conseguenti.

13 Novembre 2023 · Marzia Ciunfrini


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